Nel calcolo dell’Ace da inserire nella dichiarazione Redditi 2017, occhi puntati alle norme antielusive, ma senza considerare le novità del Dm 3 agosto 2017, che scatteranno solo dal 2018. Dopo aver determinato incrementi e decrementi di patrimonio, le imprese devono verificare l’eventuale presupposto di applicazione delle regole antielusive. Il Dm 3 agosto 2017 ha esteso il perimetro entro cui tali regole trovano attuazione, facendovi rientrare tutte le società (anche estere) che fanno parte di un gruppo in cui, almeno una società, applica l’incentivo. In base all’articolo 12, comma 2, del decreto queste novità si dovranno però utilizzare solo dal 2018.
L’effetto moltiplicativo
Per questa dichiarazione occorre dunque tenere presente le disposizioni contenute nell’articolo 10 del Dm 14 marzo 2012 e i chiarimenti delle Entrate. La norma vigente ha la finalità di evitare che, a fronte di una sola immissione di capitale, possano usufruire della deduzione Ace più società all’interno del gruppo (effetto moltiplicativo). In considerazione di questa finalità, l’articolo 10 comma 1 del decreto del 2012 stabilisce che le regole antielusive riguardano le imprese controllanti, quelle controllate e quelle soggette al medesimo rapporto di controllo, solo qualora siano residenti in Italia, in quanto in questo caso potrebbe verificarsi l’effetto moltiplicativo che la norma vuole evitare.
La base Ace, in virtù della disposizione antielusiva, è ridotta o sterilizzata per effetto di quattro fattispecie da valutare in capo al soggetto che trasferisce liquidità e non a quello che la riceve:
conferimenti effettuati a società del gruppo;
corrispettivo per l’acquisto di partecipazioni in società controllate già appartenenti a società del gruppo;
corrispettivo per l’acquisto di aziende già appartenenti a società del gruppo;
incremento dei crediti di finanziamento nei confronti di altre società del gruppo, rispetto al saldo esistente nel bilancio al 31 dicembre 2010.
Le prime tre operazioni riducono la base Ace del cessionario o conferente in modo permanente, mentre la sterilizzazione per incremento di crediti finanziari va valutata di anno in anno e può dunque essere riassorbita.
La disapplicazione
Le disposizioni antielusive possono essere disapplicate o con interpello, o “in proprio” nella dichiarazione, dimostrando l’inesistenza di effetti di proliferazione del beneficio. La circolare 12/E/2014, ha chiarito la disapplicazione può avvenire quando la società ha realizzato il proprio incremento patrimoniale esclusivamente mediante utili accantonati a riserva e non mediante conferimenti.
Per l’incremento di crediti di finanziamento a favore di società del gruppo il conteggio dell’importo incrementale va fatto distintamente per singola società controllata e non sulla massa complessiva. Ciò per evitare che l’incremento dei crediti a favore di una società possa essere compensato da un’eventuale diminuzione per rimborso da un’altra partecipata. Anche la sterilizzazione può essere evitata (attraverso un interpello o compilando un prospetto in dichiarazione) se si dimostra che a seguito della erogazione di finanziamenti alla controllata, quest’ultima non ha effettuato alcun conferimento ad altre società del gruppo e neppure ulteriori finanziamenti intercompany.
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