La “legge anti sprechi” (L. 166/16), ad un anno di distanza dalla sua entrata in vigore rappresenta un unicum nel panorama legislativo italiano ed europeo. L’impianto della norma ruota intorno alla donazione di beni di prima necessità attraverso forti semplificazioni amministrative e fiscali per le imprese che intendono cedere a titolo gratuito beni perché, ad esempio, rimasti invenduti o non somministrati per carenza di domanda, prossimi alla data di scadenza o semplicemente non idonei alla commercializzazione per vizi o alterazioni. La donazione riguarda anche beni che hanno superato il termine minimo di conservazione (cosiddetto TMC), purché vi sia imballaggio integro e idonea conservazione. I dati forniti da Banco Alimentare in occasione del primo anno di attività della Legge testimoniano progressi significativi nel recupero delle eccedenze grazie anche ad una crescita esponenziale dei punti vendita della grande distribuzione organizzata, che solo presso gli associati a Federdistribuzione ammontato a quasi 10.150. Da settembre 2016 a settembre 2017 si parla di un aumento del 20% del recupero di eccedenze provenienti dalla sola grande distribuzione, cui si aggiungono le donazioni dal settore primario, ristorazione collettiva organizzata e produzione.
Uno degli elementi di forza che ha contribuito a raggiungere questi risultati è la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Per le cessioni gratuite di valore superiore a 15mila euro è richiesta un’attestazione con un documento di trasporto o atto equipollente, da inviare all’Amministrazione finanziaria entro la fine del mese in cui la cessione è stata realizzata. Al di sotto dei 15mila euro, o per i beni alimentari facilmente deperibili, è sufficiente il mero documento di trasporto.
Ai fini delle imposte dirette, le cessioni gratuite di prodotti alimentari, farmaceutici e di altra natura, alla cui produzione e scambio è diretta l'attività di impresa non si considerano operazioni destinate a finalità estranee all'esercizio d'impresa (tassabili altrimenti ex articolo 85 del Tuir). Soggetti destinatari, oltre alle Onlus, possono essere anche enti pubblici e del terzo settore. La cessione di beni non genera un ricavo imponibile, ferma restando la deducibilità dei costi sostenuti dal cedente.
Simmetricamente, ai fini Iva la cessione gratuita dei prodotti da parte dell'impresa viene equiparata alla distruzione dei beni ai sensi del regolamento di cui al Dpr 441/1997, senza dunque l’applicazione dell’Iva ai beni in uscita, ma con la possibilità di detrarre l'imposta assolta a monte.
Uno dei temi all'attenzione del tavolo di coordinamento attivo presso il Mipaaf sarà quello di ampliare le categorie di beni cui estendere l'ambito applicativo della Legge 166 oltre a farmaci e prodotti alimentari. Si pensi ad altre categorie di beni che oggi vengono donati dalle imprese senza alcun beneficio fiscale, come i prodotti scolastici, per l'igiene della persona e dispositivi medici (ad esempio, cerotti e bende).
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