Un paio di semplici modifiche normative (a costo zero) in materia di controlli ed accertamenti, dettate dal buon senso prima che da esigenze giuridiche, potrebbero segnare un importante e vero passo avanti nel miglioramento del tanto decantato rapporto tra Fisco e contribuenti.
Atti nulli se il Fisco viola l’iter
In caso di controllo si verifica che ogni errore nell’applicazione della normativa tributaria commesso dal contribuente (omissioni, ritardi, irregolarità, eccetera) viene sanzionato, salvo casi eccezionali. Se invece nel corso del controllo l'amministrazione non osserva le prescrizioni imposte dalla legge (durata della verifica, oggetto, garanzie, eccetera) a meno che non venga leso un diritto costituzionalmente previsto o non vi sia un'espressa sanzione, l'errore normalmente non ha alcuna conseguenza e così, in molti casi, le prescrizioni non sono osservate.
Sarebbe sufficiente inserire nell'articolo 12 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), che prevede diritti e garanzie dei contribuenti sottoposti a verifica, una previsione secondo la quale in caso di inosservanza di tali prescrizioni da parte dei verificatori, il successivo atto impositivo è nullo.
Confronto «esteso» per legge
Per quanto riguarda l'accertamento in tema di contraddittorio preventivo i giudici di ogni grado, negli ultimi anni, sono giunti alle più svariate e contraddittorie conclusioni. Addirittura le stesse Sezioni unite (intervenute ben tre volte in poco tempo) si sono contraddette. È stata interessata finanche la Corte costituzionale, la quale però per questioni procedurali ha ritenuto di non potersi pronunciare.
La problematica è molto semplice: si tratta di comprendere se nel caso in cui i controlli siano svolti presso gli uffici dell'amministrazione, e non presso la sede aziendale, sussista, o meno, un obbligo di contraddittorio preventivo.
A fronte di svariate differenti interpretazioni, le Sezioni unite hanno infine ritenuto che solo se si tratta di Iva vi è un simile obbligo, dimenticando, sotto il profilo pratico (che più interessa ai contribuenti e al Fisco) che in genere un controllo ha risvolti contemporanei e inscindibili per più tributi (Iva, redditi, Irap), ma soprattutto che viene di fatto sancita una incredibile disparità in base al luogo del controllo e al tipo di imposta.
Basterebbe introdurre una norma in cui si prevede che prima di emettere qualsivoglia atto impositivo l'ufficio sia obbligato, a pena di nullità, a interloquire con il contribuente formalizzando le conclusioni cui è giunto al termine del controllo.
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