Le scadenze fiscali impattano molto sull’organizzazione amministrativa delle aziende e degli studi e sui relativi costi strutturali. Da un lato quindi le scadenze dovrebbero essere accorpate per una più agevole individuazione, dall’altro però occorre evitare un’eccessiva concentrazione per non appesantire il lavoro dei contribuenti.
Ad esempio, facilita l’organizzazione del lavoro avere gli adempimenti accorpati in due date mensili: il 16 del mese per i versamenti e le liquidazioni Iva e la fine del mese per gli altri adempimenti.
Scadenza Intra da allineare
All’appello mancano i modelli Intra la cui scadenza è fissata nel giorno 25 del mese successivo a quello di registrazione delle operazioni intracomunitarie. La scadenza potrebbe essere meglio gestita se coincidente con la fine del mese successivo (articolo 263 direttiva comunitaria).
«770» legato a Redditi
Anche il termine per la dichiarazione del sostituto di imposta modello 770, previsto a regime per il 31 luglio, sarebbe opportuno che fosse unificato con il termine previsto per le dichiarazioni dei redditi e Irap al 30 settembre (per i redditi, Irap e modello 770 relativi al 2016, il termine è stato prorogato al 31 ottobre 2017 dal Dpcm 26 luglio 2017).
Fatture «semestrali» a regime
Le trasmissioni dei dati in materia di Iva (Dl 179/2016), che stanno mettendo a dura prova le imprese e i professionisti, andrebbero sfoltite. Se da un lato è comprensibile la comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, l’altro adempimento relativo alla trasmissione dei dati delle fatture dovrebbe avere la periodicità semestrale, anziché trimestrale, come è stato previsto in via transitoria per l’anno 2017 (lo spesometro era annuale). Il termine per la trasmissione di entrambe le comunicazioni è fissato entro la fine del secondo mese successivo a ciascun trimestre ad eccezione del secondo trimestre, la cui scadenza è spostata al 16 settembre. Sono termini ragionevoli, ma eliminare due comunicazioni dei dati delle fatture sarebbe un alleggerimento apprezzabile.
L’Iva sugli acquisti
Andrebbe riesaminata la recente modifica (articolo 2 Dl 50/2017) del termine entro il quale è esercitata la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti. Viene ora previsto che la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione Iva relativa all’anno in cui l’operazione è stata effettuata. Sarebbe opportuno stabilire il termine entro l’anno successivo (fino al 2016 la norma prevedeva il secondo anno successivo); ciò per non compromettere la detrazione delle fatture relative a un anno e ricevute nell’anno successivo.
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