Norme & Tributi

Dossier Perdite e «cassa»: lo spunto dell’Ires

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    Dossier | N. 16 articoliSemplificazioni fiscali verso la manovra 2018

    Perdite e «cassa»: lo spunto dell’Ires

    Riporto in avanti delle perdite delle imprese in contabilità semplificata e abolizione degli obblighi informativi in dichiarazione da parte dei contribuenti in regime forfettario. Sono due delle principali semplificazioni “pronto uso”, tra le tante possibili, che potrebbero riguardare i regimi “agevolati”.

    Riporto da sbloccare

    L’applicazione, a partire dal 2017, del nuovo regime di determinazione del reddito e della base imponibile Irap delle imprese in contabilità semplificata – basato sul criterio “misto” cassa-competenza – provoca l’aumento dei periodi d’imposta chiusi in perdita, in presenza, ad esempio, di commesse a durata pluriennale e/o di ingenti acquisti di beni. Nel primo anno di applicazione devono essere, inoltre, integralmente dedotte le rimanenze finali del periodo precedente e risulta assai probabile il conseguimento di una perdita, che è compensabile soltanto con i redditi di altra natura posseduti nello stesso periodo. I contribuenti interessati sono stati costretti, per non “bruciare” le rimanenze, a optare per il regime di contabilità ordinaria, sopportando, quindi, un aggravio economico.

    In sede di risposta a un’interrogazione parlamentare il Governo ha precisato, il 23 marzo scorso, che per risolvere il problema occorre una modifica normativa, che determinerebbe una perdita di gettito.

    Per salvaguardare l’Erario, e rendere omogeneo il sistema impositivo, si potrebbe applicare a tutte le imprese, a prescindere dalla natura e dal regime contabile, la disciplina prevista per le perdite dei soggetti Ires, che possono essere riportate in misura non superiore all’80% del reddito degli anni successivi. Anche adottando questa soluzione, le perdite prodotte nel regime Iri dovrebbero, però, restare integralmente deducibili senza limiti temporali, al fine di evitare la duplicazione impositiva dell’utile dedotto dall’impresa all’atto della distribuzione ai partecipanti.

    Troppi dati per i forfettari

    I contribuenti in regime forfettario sono esonerati dalla maggior parte degli obblighi connessi alla tenuta della contabilità, ma è normativamente stabilito che in sede di dichiarazione dei redditi debbano fornire numerose informazioni (riguardanti, ad esempio, i lavoratori dipendenti, i mezzi di trasporto, i costi e le spese sostenute, i compensi corrisposti, i consumi). Tale adempimento – non imposto a chi si avvale, invece, del regime “di vantaggio” – vanifica, almeno in parte, le semplificazioni accordate e potrebbe essere eliminato.

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