Nella disciplina delle dilazioni con l’agenzia delle Entrate permangono incomprensibili differenze nella tempistica del rientro. Ciò anche se la materia è stata recentemente riformata con il Dlgs 159/2015 e in contrasto con gli stessi criteri della legge delega per la revisione del sistema fiscale (la 23/2014).
Rate da uniformare
Il riferimento è alla rateazione degli avvisi bonari, da un lato, e degli avvisi di accertamento, dall’altro. Nell’articolo 6 della legge delega era stabilito che si dovesse procedere a rendere omogenee le norme in materia di rateazione, pur conservando le differenze esistenti rispetto alla dilazione con l’agente della riscossione.
Nel decreto attuativo si è allineata a otto rate trimestrali la durata minima della rateazione, per importi non superiori a 5mila euro (con riguardo agli avvisi bonari) e per importi non superiori a 50mila euro, (con riguardo agli avvisi di accertamento). Ma la durata massima è rimasta diversa: 20 rate trimestrali per gli avvisi bonari, 16 rate trimestrali per gli avvisi di accertamento. Non se ne comprende la ragione, tanto più, per l’appunto, che nella delega era previsto il contrario.
Rate sugli atti senza aggio
Un’altra incongruenza cui si può rimediare facilmente riguarda la rateazione degli accertamenti esecutivi. Anche in questo caso si tratta di una lacuna, rispetto alla disciplina della legge delega. Era infatti prevista l’attuazione di meccanismi di rateazione con l’agenzia delle Entrate, prima dell’affidamento all’agente della riscossione, anche per gli accertamenti esecutivi. Il problema riguarda le ipotesi in cui l’accertamento esecutivo è impugnato. In tale eventualità, per dilazionare il debito, occorre sempre attendere la presa in carico di agenzia delle Entrate – Riscossione. Ma questo significa maggiorare gli importi da pagare del 6% di aggio. Sarebbe sufficiente prevedere che il contribuente possa dilazionare l’importo direttamente con l’Agenzia, pur in pendenza di ricorso.
Lieve inadempimento
Potrebbe essere migliorata la disciplina del lieve inadempimento (articolo 15-ter, Dpr 602/1973). Il problema riguarda le rate diverse dalla prima, nelle quali basta un solo giorno di ritardo rispetto alla scadenza della rata successiva per decadere interamente dal piano di rientro. Dovrebbe prevedersi, con formula aperta, che l’Agenzia può sempre valorizzare l’errore scusabile del contribuente, qualora dal comportamento da questi tenuto sia inequivoca la sua buona fede.
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