Norme & Tributi

Chiusura liti, F24 proporzionale

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circolare delle entrATE

Chiusura liti, F24 proporzionale

L’imputazione per ciascun codice tributo va effettuata proporzionalmente all’atto originario; per le sanzioni dell’imposta di registro, se non c’è specifica impugnazione, le sanzioni sono dovute per intero e l’adesione alla definizione agevolata non comporta alcun annullamento contributivo.

Sono questi alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 23/E emanata ieri dall’agenzia delle Entrate. A poco meno di una settimana del termine per aderire alla definizione delle liti fiscali pendenti, l’agenzia delle Entrate ha fornito ad alcuni chiarimenti su una serie di dubbi.

Una prima importante precisazione riguarda il criterio di imputazione delle somme dovute rispetto ai diversi codici tributo istituiti per la definizione delle liti. Le perplessità nascevano dalla circostanza che sia la norma, sia il provvedimento e le relative istruzioni, sia la circolare 22/2017 non richiedevano alcuna specificazione relativamente al titolo o all’imputazione delle somme dovute e da scomputare. È stato così chiarito che è corretto determinare il totale dovuto scomputando le somme già versate o da versare in virtù della rottamazione, per “massa”, senza cioè alcuna distinzione di sorta tra diverse tipologie di imposte. Una volta quantificato l’importo netto occorrerà ripartirlo proporzionalmente tra i vari codici tributo istituiti con la risoluzione n. 108/E del 1° agosto 2017.

A tal fine occorre determinare l’incidenza in percentuale di ciascuna imposta e relativi interessi originariamente pretesi con l’atto impugnato rispetto al totale imposte ed interessi. Con le percentuali così determinate si dovranno suddividere le somme tra i diversi codici tributo.

Tra le risposte più attese c’è poi sicuramente la questione legata alle liti sulla maggiore imposta di registro. Per tali provvedimenti la sanzione è irrogata solo se decorsi i 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente non ha versato. L’impugnazione (che deve avvenire invece entro i 60 giorni dalla notifica), “formalmente” non riguarda le sanzioni (atteso che sono irrogate in seguito attraverso specifica cartella di pagamento) ma solo l’imposta. Non era chiaro quindi in caso di definizione della lite la “sorte” della cartella emessa per le sanzioni. L’Agenzia con la circolare n 23/E ha individuato due ipotesi. Se il contribuente ha impugnato solo l’avviso di rettifica e liquidazione, ma non la cartella riferita alle sanzioni, la definizione del predetto avviso non annulla la sanzione poiché non essendo stata tempestivamente impugnata è divenuta definitiva. Nel documento di prassi è precisato, in proposito, che la definizione agevolata della lite sull’atto impositivo con estinzione del relativo giudizio non può in alcun modo essere equiparata all’annullamento dell’atto impositivo medesimo. Le stesse conclusioni valgono nell’ipotesi in cui, in relazione alla cartella di pagamento, il relativo giudizio si sia concluso con una sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente.

L’altra ipotesi, invece, sebbene non esplicitamente indicata, dovrebbe riguardare il caso in cui il contribuente abbia impugnato sia l’avviso dell’imposta di registro sia la successiva cartella di pagamento, instaurando così di fatto, due distinte liti, anche se è evidente che l’impugnazione della cartella contenente le sanzioni poteva avvenire esclusivamente per visi propri.

L’Agenzia precisa infine che la lite relativa alla cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo della sanzione può essere definita senza alcun pagamento qualora il tributo richiesto con l’avviso di rettifica e liquidazione sia già stato versato ovvero sia definita contestualmente la lite relativa a detto avviso.

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