Norme & Tributi

Magazzini esclusi dalla Tari

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RIFIUTI DELLE IMPRESE

Magazzini esclusi dalla Tari

(Imagoeconomica)
(Imagoeconomica)

Niente assimilazione, e quindi niente tariffa, per i rifiuti che si creano nelle aree di produzione e nei magazzini delle aziende, oppure nelle attività commerciali medio-grandi. Il confine, rigido, arriva dall’ultima versione del decreto con cui il ministero dell’Ambiente deve attuare le regole sulla Tari per gli operatori economici: testo a cui ora manca solo la firma del ministro.

Il provvedimento serve a superare un caos che si è prodotto nell’ultimo decennio, nel silenzio delle norme, scatenando battaglie continue fra imprese e comuni sull’entità del conto Tari (e prima Tarsu e Tia). Tutto nasce dal fatto che oltre ai rifiuti speciali, gestiti autonomamente dalle aziende pagando il servizio agli operatori del ramo, esiste l’ampia categoria dei “rifiuti speciali non pericolosi”, che i regolamenti locali possono appunto “assimilare” ai rifiuti urbani applicando la Tari per lo smaltimento. Ma fin dove possono spingersi queste assimilazioni?

Qui sta il punto. Il Codice ambiente, riscritto nel 2006, aveva demandato la materia a un decreto attuativo, che non è mai arrivato. Alla fine è dovuto intervenire il Tar Lazio, diffidando il ministero: anche la scadenza indicata dai giudici, a metà agosto, è passata, ma il lavoro tecnico c’è stato ed è ora al traguardo. Nel frattempo, della materia si sono dovuti occupare a lungo anche i giudici tributari, perché senza il decreto i comuni sono andati a mano libera sulla tassazione, e le imprese hanno lamentato spesso di dover pagare la Tari anche su rifiuti smaltiti autonomamente. Anche i sindaci, dal canto loro, hanno ottenuto più di una vittoria, fino alla Cassazione che anche nei giorni scorsi (sentenza 22130 del 22 settembre) ha stabilito la possibilità di tassare i magazzini.

Su questo scenario arriva il decreto, che ferma la Tari fuori dalla porta dei magazzini e delle attività commerciali medio-grandi: negozi di abbigliamento, autosaloni e librerie con più di 400 metri quadrati di superfici di vendita, supermercati che superano gli 800 metri quadrati, edicole, farmacie e tabaccai da oltre 250, e via elencando secondo limiti diversi per ogni categoria censita dal provvedimento.

In tutti questi casi si potranno tassare solo i rifiuti prodotti da mense, uffici e locali di servizio, all’interno di un’altra griglia di limiti indicati dal provvedimento.

L’incognita principale è rappresentata dalle ricadute sugli altri utenti, a partire da negozi e famiglie. La Tari, infatti, deve coprire integralmente i costi del servizio: e se l’ambito di applicazione più ristretto non si accompagna a una rimodulazione dei costi da finanziare, quel che non viene pagato da un contribuente si scarica su tutti gli altri. Sul punto, però, il decreto tace.

Anche per questo, il provvedimento prevede una fase transitoria lunga, che per adattarsi offre ai comuni due anni di tempo con applicazione dei nuovi parametri a partire dall’anno solare successivo a quello in cui l’ente riforma il proprio regolamento. Un tempo lungo e, non è difficile prevederlo, cadenzato.

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