Norme & Tributi

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Fisco & Contabilità

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LE CINQUE REGOLE PER LA CHIUSURA DELLE LITI
1) Notifica al 24 aprile
Con la chiuura delle liti pendenti, la cui domanda si deve presentare entro domani 2 ottobre 2017, il contribuente dovrà pagare gli importi indicati nell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al 60° giorno succesivo alla notifica dell’atto. Si potranno definire le liti «il cui ricorso sia stato notificato alla controparte», cioè all’ufficio delle Entrate, entro il 24 aprile 2017.

2) Che cosa si paga
È stabilito che le controversie tributarie in cui è parte l’agenzia delle Entrate si possono definire con il pagamento di tutti gli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo; in caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione

3) Il valore della lite
Il valore della lite si determina al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, o per cui si sia formato un giudicato interno sfavorevole all’ufficio. Nei casi in cui l’ufficio, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato in parte l’atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento.

4) Lo scomputo
Dagli importi dovuti per la chiusura, si scomputano quelli già versati per effetto delle norme in materia di riscossione in pendenza di giudizio esclusi solo quelli di spettanza dell’agente della riscossione, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata, cosiddetta rottamazione cartelle. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se di ammontare superiore a quanto dovuto per la definizione.

5) La compensazione
Per ciascuna controversia autonoma, va effettuato un separato versamento con il modello F24, usando i codici tributo della risoluzione 108/E/2017, p er versare le somme dovute per la chiusura. Considerato che i versamenti si eseguono con il modello F24, è ammesso compensare i crediti, fatti salvi i casi in cui la stessa sia limitata o esclusa sulla base di determinate disposizioni di legge, quali, ad esempio, quelle previste dall’articolo 3 del Dl 50/2017.

GLI ULTIMI CINQUE CHIARIMENTI DEL FISCO
1) Tutti i gradi
L’individuazione delle liti definibili va effettuata in conformità alle disposizioni recate dall’articolo 2, del decreto sul contenzioso tributario, il Dlgs 546/1992, che riguarda l’oggetto della giurisdizione tributaria. Possono quindi essere definite le liti pendenti presso: le Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio, e presso la Corte di cassazione.

2) Oggetto ampio
Possono essere definite sia le controversie instaurate contro avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni sia anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione, alle iscrizioni a ruolo e alle cartelle di pagamento. Ciò anche quando si tratti di ruoli emessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione (i controlli automatizzati o formali), a norma degli articoli 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e articolo 54-bis Dpr 633/1972.

3) Rapporti non esauriti
Per accedere alla definizione agevolata, la lite fiscale deve essere pendente al 24 aprile 2017 e che, alla stessa data, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato notificato alle Entrate. È, inoltre, necessario che alla presentazione delle domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. La definizione delle liti può riguardare solo i rapporti pendenti al 24 aprile 2017 e, comunque, non esauriti alla presentazione della domanda.

4) Il calcolo
La somma dovuta per la definizione è costituita: dagli importi spettanti all’ufficio, chiesti con l’atto impugnato contestati con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, sanzioni escluse; dagli interessi di cui all’atto impugnato calcolati fino alla data di notifica; dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati sull’importo dei tributi recati dall’atto impugnato per il periodo che va dalla notifica dell’atto fino al 60° giorno successivo.

5) Il diniego
Gli uffici devono verificare la regolarità della domanda e la ricorrenza dei presupposti richiesti per la validità della definizione. Nel caso in cui, in esito alle verifiche, l’ufficio nega la definizione, tale determinazione va formalizzata in un provvedimento, motivato, che deve essere notificato al contribuente entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile, entro 60 giorni dalla notifica, con ricorso davanti allo stesso giudice presso il quale la lite è pendente.

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