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Ambulante, contravvenzione per cibo conservato in frigo non regolabile

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Ambulante, contravvenzione per cibo conservato in frigo non regolabile

(Fotogramma)
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È contravvenzione la vendita in strada, da parte di ambulanti, di cibi conservati in un frigo sempre tenuto on the road. Questo il principio espresso dalla sentenza numero 45539 depositata il 3 ottobre 2017 dalla Corte di cassazione.

La Corte d’appello di Catania aveva confermato nel 2015 la sentenza emessa nel 2014 dal Tribunale di Catania, condannando a tre mesi di reclusione, pena sospesa, un ambulante per avere somministrato e commercializzato bevande, cibi cotti e carni in assenza di etichettatura e tracciabilità, conservandoli in un frigorifero senza rilevatore della temperatura. Le vivande peraltro risultavano non in perfetto stato di conservazione.

Anticipiamo che l’ambulante ha avuto una decisione migliorativa da parte della Corte di cassazione nel senso che il fatto è stato riqualificato come contravvenzione, ai sensi degli articoli 5 lettera b e 6 della legge 283/62. La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione.

Il motivo per cui ha avuto un diverso trattamento l’ambulante è che la non genuità dei prodotti è stata desunta dal veterinario. Per cui la Corte ritiene riconducibile il tutto a una diversa fattispecie di reato, di natura contravvenzionale. Per questa tipologia di reato di portata minore è sufficiente la custodia del cibo in frigoriferi inidonei per determinare la violazione del divieto di commercializzazione del prodotto. Ma, come detto, nella fattispecie la contravvenzione è prescritta risultando maturata rispetto ai fatti del 19 febbraio 2009.

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