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Niente Iva sul trasporto di importazioni se di valore trascurabile

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CORTE DI GIUSTIZIA

Niente Iva sul trasporto di importazioni se di valore trascurabile

Le spese di trasporto di beni importati di valore trascurabile sono esenti da Iva anche se non hanno scontato l'Iva in dogana. Lo ha stabilito oggi la Corte di giustizia Ue (Causa C-273/16) riferendosi a un caso che ha coinvolto l'Agenzia delle entrate e la multinazionali di spedizioni FedEx per un accertamento da 1,9 milioni e 5,1 miloni di sanzioni portato avanti dall’Agenzia delle Entrate nel 2008.

Le verifiche riguardavano gli accertamenti riguardavano i servizi di trasporto inbound (dall'aeroporto a destinazione all'interno di uno Stato membro) di beni di valore trascurabile (sotto i 22 euro), non scontando contemporaneamente l'Iva in dogana.
La questione era arrivata sino in Cassazione, con FedEx che sosteneva che con circolare del 1981 la stessa Agenzia aveva distinto tali tipi di spedizioni a modalità “franco destino”, in cui le spese di trasporto sul territorio nazionale sono incluse nella base imponibile in dogana, da quelle a “franco confine”, in cui la mancata inclusione comporta l'imponibilita' dei corrispettivi del trasporto. E la Cassazione, accettando la richiesta della FedEx di proporre questione pregiudiziale, ha chiesto alla Corte Ue se la direttiva Iva del 2006 possa essere interpretata nel senso che unica condizione per la non imponibilita' ai fini Iva delle prestazioni di trasporto interno 'inbound' sia che il loro valore sia compreso nella base imponibile, a prescindere dall'assoggettamento o meno all'imposta in dogana nel momento dell'importazione.
Nella sentenza di oggi, la Corte rileva che «nei limiti in cui le spese di trasporto sono comprese nella base imponibile dell'operazione d'importazione esentata, anche la prestazione di servizio accessoria deve essere esentata dall'Iva perché l'obiettivo dell'esenzione non è quello di evitare situazioni di doppia imposizione, bensì quello - strettamente tecnico - di semplificare l'applicazione dell'imposta». Le spese di trasporto relative all'importazione definitiva di beni «devono essere esentate dall'Iva a patto che il loro valore sia compreso nella base imponibile, anche se non hanno scontato l'Iva in dogana all'atto dell'importazione».

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