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Bonus anche con leasing successivo

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Bonus anche con leasing successivo

Maxi ammortamenti per i beni ordinati entro il 31 dicembre 2017 anche se l'investimento viene realizzato successivamente attraverso un contratto di leasing. A tal fine è sufficiente che entro la fine dell'anno sia pagato al fornitore un anticipo almeno pari al 20%, che potrà essere poi “convertito” nel maxicanone iniziale del leasing.

È quanto emerge dalla risoluzione n. 132, emanata ieri, con cui le Entrate chiariscono l'ambito temporale della disciplina del super e iper ammortamento, in relazione ad una particolare modalità di effettuazione dell'investimento tramite leasing.

La legge di Bilancio 2017 ha prorogato la disciplina del super ammortamento in relazione agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati (ovvero consegnati) entro il 31 dicembre 2017. Sono inoltre agevolabili gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017:

il relativo ordine risulti accettato dal venditore;

sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Le medesime condizioni (ordine e acconti del 20% entro il 31 dicembre 2017) valgono in relazione ai beni dell'Industria 4.0 che possono fruire dell'iper ammortamento, per i quali il termine per la consegna del bene è esteso fino al 30 settembre 2018 (termine prorogato dal Dl 91/2017, convertito nella legge 123/2017).

La circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 ha affermato che, per i beni acquisiti tramite locazione finanziaria, il rispetto delle due condizioni presuppone che entro il 31 dicembre 2017 sia sottoscritto il contratto di leasing e avvenuto il pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20% della quota capitale.

In tal caso, la maggiorazione spetterà anche per i contratti di leasing per i quali la consegna del bene al locatario o l'esito positivo del collaudo avvenga entro il 30 giugno (super-ammortamento) o 30 settembre (iper-ammortamento) 2018.

La circolare non ha tuttavia contemplato l'ipotesi in cui, dopo aver effettuato l'ordine e aver versato l'acconto al fornitore entro il 31 dicembre 2017, l'investitore decida di acquisire il bene tramite contratto di leasing. In tal caso l'investitore potrebbe alternativamente:

compensare l'acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing, che poi concederà in locazione finanziaria il bene all'investitore e pagherà, per la differenza, il fornitore;

ottenere la restituzione dell'acconto da parte del fornitore; in tal caso la società di leasing concederà in locazione finanziaria il bene all'investitore e pagherà, per intero, il fornitore.

Al riguardo, le Entrate hanno riconosciuto che anche in tali ipotesi l'investitore potrà usufruire della maggiorazione in quanto, entro il 31 dicembre 2017, ha effettuato un ordine accettato dal fornitore e ha versato un acconto almeno pari al 20%, mentre è irrilevante, che l'impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l'acconto si “trasformi” sostanzialmente in un maxicanone (anche attraverso la restituzione dell'acconto stesso da parte del fornitore e successivo pagamento di un maxicanone).

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