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Rottamazione bis, ecco i modelli per aderire

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RISCOSSIONE

Rottamazione bis, ecco i modelli per aderire

  • – di Redazione Online
(Fotogramma)
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La rottamazione-bis delle cartelle e degli avvisi, prevista dal dl 148/2017, entra nel vivo. L’agenzia delle Entrate-Riscossione ha infatti predisposto il modello per la domanda di adesione per i debiti affidati alla riscossione nei primi nove mesi di quest'anno e il modello destinato a quei contribuenti ai quali era stata rigettata l'adesione alla definizione agevolata (dl 193/2016), perché non in regola con i vecchi piani di rateizzazione in corso al 24 ottobre 2016, e intendono presentare una nuova domanda di adesione.

Il decreto 148/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 242/2017, consente inoltre ai contribuenti che hanno aderito alla prima definizione agevolata, ma non hanno pagato la prima (o unica) rata di luglio né quella di settembre 2017, di mettersi in regola entro il 30 novembre per essere riammessi ai benefici previsti dalla definizione agevolata.

Rottamazione cartelle 2017
La definizione agevolata è applicata ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017. Chi aderisce dovrà pagare l'importo residuo del debito senza sanzioni e interessi. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Per aderire il contribuente deve presentare, entro il 15 maggio 2018, la propria richiesta di adesione compilando il modello DA-2017. Il modello può essere presentato agli sportelli di agenzia delle Entrate-Riscossione oppure, per chi ha una casella di posta elettronica certificata (pec), inviato insieme alla copia del documento di identità all'indirizzo pec della Direzione regionale di riferimento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Entro il 30 giugno 2018 l'Agenzia delle entrate-Riscossione deve inviare la comunicazione con l'importo da versare e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello DA-2017. Il dl 148/2017 prevede che si possa pagare in unica soluzione (luglio 2018) o a rate, fino a un massimo di 5: oltre a luglio, nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2018, mentre la quinta rata è fissata a febbraio 2019.

Entro il 31 marzo 2018 l'Agenzia delle entrate-Riscossione invierà al contribuente una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 30 settembre del 2017 e per le quali non risulta ancora notificata la relativa cartella di pagamento.

I riammessi alla rottamazione
Hanno la possibilità di accedere nuovamente alla “rottamazione” anche i contribuenti che si sono visti respingere la domanda perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016. I contribuenti interessati devono presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata compilando il modello DA-R. Chi possiede una casella di posta elettronica certificata (pec) può inviare il modello DA-R, insieme alla copia di un documento di identità, all'indirizzo pec della Direzione Regionale di riferimento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata consegnando il modello DA-R direttamente agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il decreto n. 148/2017 stabilisce che gli interessati devono versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione. L'Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione: entro il 31 marzo 2018 una comunicazione con l'importo relativo al debito pregresso non versato che dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018; entro il 31 luglio 2018 l'ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione” e le scadenze per il relativo pagamento che dovrà avvenire in un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.

Proroga a novembre 2017
Chi non ha pagato la prima (o unica) rata prevista a luglio o quella di settembre 2017 (dl 193/2016 convertito con legge 225/2016), potrà mettersi in regola e quindi non perdere i benefici previsti dalla definizione agevolata, pagando quanto previsto entro il prossimo 30 novembre, senza oneri aggiuntivi e senza comunicazioni all'Agenzia delle entrate-Riscossione. Per pagare si devono utilizzare i bollettini ricevuti dall'agente della riscossione con la comunicazione delle somme dovute.

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