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Raddoppia il ticket per il licenziamento

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DDl bilancio/datori di lavoro

Raddoppia il ticket per il licenziamento

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Dal prossimo anno i datori di lavoro che gravitano in area cassa integrazione guadagni straordinaria e che versano il relativo contributo, se effettueranno licenziamenti collettivi di personale saranno tenuti a pagare un ticket sui licenziamenti molto più salato. Infatti l’ultima parte dell’articolo 20 del disegno di legge di bilancio 2018 prevede che il contributo sia pari non più al 41% del massimale Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impiego), ma all’82 per cento. Non rientrano nell’aumento le cessazioni effettuate in conseguenza di procedure di licenziamenti collettivi, avviate in base all’articolo 4 della legge 223/1991, entro il 20 ottobre 2017.

Il ticket sui licenziamenti è stato introdotto dalla riforma Fornero (legge 92/2012) ed è dovuto dai datori di lavoro per le interruzioni di rapporti a tempo indeterminato. Nel valore attuale l’importo massimo riferito ai rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi, è pari a 1.470 euro, corrispondente al 41% del massimale convenzionale Naspi che - originariamente fissato in 1.180 euro - è stato poi rivalutato a 1.195 euro.

Il rincaro della percentuale di calcolo raddoppia il contributo, facendolo diventare pari a 979,9 euro per anno che, riferito a 36 mesi, diventa 2.940 euro.

Il calcolo del contributo deve tenere conto dell’anzianità del lavoratore comprendente anche i periodi di occupazione con contratto a termine, laddove il rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato, ovvero nei casi in cui sia intervenuta una stabilizzazione che abbia dato luogo alla restituzione del contributo addizionale dell’1,40 per cento.

L’obbligo di versamento della particolare contribuzione riguarda tutte le tipologie di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compresi quei rapporti che presentano caratteristiche particolari come il part time o il lavoro intermittente.

Riguardo all’obbligo contributivo, esiste una sostanziale, generica obbligatorietà in tutti i casi in cui l’interruzione del rapporto di lavoro genera, anche solo teoricamente, il diritto del lavoratore cessato alla percezione della Naspi, a prescindere dalla effettiva fruizione della stessa. I pochi casi di esenzione sono elencati dalla legge e tra questi non figura, per esempio, la giusta causa di licenziamento che, in genere, è sempre stata oggetto di tutela da parte del legislatore.

Il ticket va calcolato tenendo conto delle frazioni di anno di anzianità dei lavoratori, nel limite massimo degli ultimi 36 mesi. La somma, da pagare in unica soluzione, non è dovuta per le cessazioni di rapporti di lavoro intervenute nel quadro dei provvedimenti di «tutela dei lavoratori anziani» previsti dall’articolo 4 della legge 92/2012 (isopensione).

Va peraltro ricordato che il ticket sui licenziamenti non è rateizzabile anche se lo stesso può, ovviamente, rientrare (insieme agli altri contributi dovuti) tra le somme oggetto di rateazione concessa dall’Inps sulla base della normativa vigente. Infine ricordiamo che, a far tempo dai licenziamenti effettuati dal 1° gennaio 2017, il contributo deve essere triplicato qualora la procedura si concluda senza accordo sindacale.

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