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Incidenti sul lavoro, committente rsponsabile

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OMICIDIO COLPOSO

Incidenti sul lavoro, committente rsponsabile

Il committente non è esente da responsabilità in caso di incidenti sul lavoro quando la mancanza del rispetto delle regole anti infortunistica è evidente e non servono particolari competenze tecniche per accorgersi della situazione di pericolo. Il principio, che mette in allarme i molti che effettuano lavori in casa propria, appartamento o villetta, è stato espresso dalla Cassazione penale con la sentenza 50967/2017.
La vicenda riguarda la proprietaria di un immobile che aveva incaricato un’impresa di tinteggiare l’esterno della casa. Il lavoratore, unico titolare dell’impresa, era morto cadendo dall’impalcatura che lui stesso aveva (malamente) costruito e che, a quanto emerge dal processo, era evidentemente instabile. La proprietaria era stata condannata per omicidio colposo nel 2015 e aveva fatto ricorso alla Cassazione, che ieri ha confermato la condanna. La Corte d’Appello aveva evidenziato come l’impalcatura fosse «carente di elementi essenziali, quali tavole fermapiedi, parapetti, aste e tiranti e controventatura, di agevole e immediata rappresentazione che attribuiva all’apparato delle impalcature una parvenza di instabilità e di approssimazione».
La proprietaria si era difesa sostenendo che per il committente non può avere l’obbligo, «soprattutto se soggetto privato e privo di specifiche competenze tecniche, di verificare la concreta adozione di cautele antinfortunistiche» e che il lavoratore agiva in piena autonomia imprenditoriale, assumendosi quindi tutti i rischi. Ma la Cassazione ha spiegato che il committente non può, effettivamente, essere «gravato da obblighi in materia antinfortunistica con
riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica» ma, d’altra parte, come nel caso affrontato, non è affatto «esonerato da obblighi
prevenzionali, di carattere non specifico, come nella ipotesi di caduta dall'alto di un operaio, da un lucernaio o da un cornicione» . Così, in sostanza, la Cassazione (in piena coerenza con la condanna per omicidio colposo di un amministratore condominiale in un analogo caso, con la sentenza 43452/2017 del 21 settembre scorso) ha ritenuto colpevole di omicidio colposo chi non si accorge delle carenze evidenti «specie nel caso in cui la mancata adozione o la inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari
indagini»: un’impalcatura traballante, la mancanza di casco protettivo o delle cinghie di sicurezza sono fatti percepibili da tutti e che tutti conoscono come elementi di forte rischio. La proprietaria avrebbe cioè dovuto «adoperarsi per la eliminazione delle fonti di rischio anche mediante i poteri inibitori nascenti dalla posizione contrattuale di cui era titolare, in tale inerzia risolvendosi la condotta colposa a lei attribuita».

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