Rimborsi in vista per la tassa sui rifiuti: in presenza di abitazioni con pertinenze (garage, posti auto, eccetera), la quota variabile della tariffa non può essere moltiplicata per il numero delle unità immobiliari ma deve essere calcolata solo una volta. Il chiarimento giunge dalla risposta delle Finanze all’interrogazione parlamentare del 18 ottobre scorso (si veda il Sole 24 Ore del 19 ottobre).Si tratta di una precisazione che appare condivisibile, alla luce della nozione civilistica di pertinenza, contenuta negli articoli 817 e seguenti, codice civile.
In arrivo il chiarimento del Mef
E a tal proposito va sottolineato che Il Dipartimento finanze del ministero
dell'Economia ha annunciato che emanerà «in tempi molto brevi un documento di chiarimento sulle modalità di corretta applicazione della Tari». Lo si apprende da fonti Mef le quali precisano che sono già previste modalità per chiedere i rimborsi qualora un Comune non applichi la tassa in maniera corretta. I chiarimenti in arrivo serviranno però a evitare interpretazioni diverse da parte di singoli comuni.
Le vie per il rimborso
Si apre quindi la strada alla restituzione della tassa pagata in eccesso, poiché in molte realtà comunali, anche grandi, la quota variabile della tariffa rifiuti è stata indebitamente applicata più volte.
Vediamo quali sono le verifiche da effettuare per procedere alla richiesta di rimborso:
•In primo luogo, bisogna verificare se si tratta di una annualità in cui la tassa è stata suddivisa in quota fissa e quota variabile. Se infatti è stata applicata la vecchia Tarsu, il tributo aveva una struttura unitaria che non contemplava le due quote e dunque nessun rimborso sarà possibile. In linea di principio, a decorrere dal 2013 la stragrande maggioranza dei comuni ha abbandonato le precedenti modalità di calcolo del prelievo;
•Ugualmente, non dovrebbe esserci spazio ai rimborsi nei comuni e per gli anni in cui è stata applicata la tariffa puntuale sui rifiuti. Questa tipologia di entrata, infatti, prevede che la quota variabile sia calcolata per ciascun utente in ragione delle quantità di rifiuti effettivamente conferite al servizio pubblico;
•Poi occorre verificare se il comune è realmente incorso nell'errore in esame. Per far questo, è sufficiente leggere con attenzione gli avvisi di pagamento del tributo che dovrebbero dettagliare, per ciascuna unità immobiliare distintamente accatastata, il calcolo dell'importo da versare. Se ci si accorge che, in corrispondenza delle unità immobiliari della casa e delle relative pertinenze, sono state conteggiate separatamente più volte le quote variabili di tariffa, allora vi sono le premesse per la richiesta del rimborso;
•Allo scopo di ottenere la restituzione delle quote variabili versate in aggiunta a quella della casa di abitazione, occorre presentare una apposita istanza, entro il termine perentorio di 5 anni dal pagamento. Il comune tuttavia ha il diritto di pretendere che il contribuente dimostri che le unità immobiliari utilizzate in aggiunta all'abitazione siano davvero pertinenze di questa. Se le prime sono ubicate nello stesso stabile o nelle vicinanze della casa, la dimostrazione potrebbe ritenersi raggiunta;
•Bisogna inoltre prestare attenzione al soggetto cui rivolgere l'istanza. Se l'entrata era gestita da una società privata e gli avvisi di pagamento erano per l'appunto emessi a nome della stessa, allora anche la domanda deve essere inoltrata a tale società. Se la società dell'epoca non c'è più, perché è subentrato un altro gestore, allora sarà opportuno proporre l'istanza tanto al comune che al nuovo gestore;
•Decorsi 90 giorni, se non si ottiene risposta si può proporre ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale competente, sino allo scadere del termine di prescrizione. Se invece il comune e/o il gestore notificano un provvedimento di rigetto espresso della domanda, allora il ricorso deve essere proposto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del diniego.
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