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Garanzie azzerate dopo la condanna di primo grado

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Garanzie azzerate dopo la condanna di primo grado

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Il whistleblowing sbarca anche nel settore pubblico, a tutela del dipendente che denuncia eventuali condotte illecite al responsabile anti corruzione, oppure all’Anac, all’autorità giudiziaria o alla magistratura contabile.

Nei confronti del dipendente pubblico che effettua queste segnalazioni, per il quale la legge stabilisce delle specifiche garanzie, volte a difendere lo stesso da eventuali ritorsioni: divieto per l’amministrazione pubblica di irrogare sanzioni, demansionare, licenziare o trasferire il dipendente, nullità degli eventuali atti discriminatori o ritorsivi, tutela dell’identità nell’ambito del procedimento disciplinare e anche penale.

L’aspetto della riservatezza è trattato con regole diverse dal settore privato. Al fine di rimuovere, nel denunciante, ogni timore circa le possibili conseguenze negative di una denuncia, la legge stabilisce che l’identità del dipendente pubblico che segnala un illecito non può essere rivelata, con tutele specifiche in caso di procedimento penale e nell’ipotesi in cui venga avviata un’azione disciplinare. Nel primo caso, l’identità del segnalante è coperta del segreto, con le forme e le modalità previste dal Codice penale. Nell’ipotesi di avvio di un procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, se la contestazione si fonda su accertamenti ulteriori e distinti rispetto alla segnalazione. Se invece l’intera contestazione disciplinare è fondata sulla segnalazione e l’identità del segnalante è indispensabile ai fini della difesa dell’incolpato, la legge dà un diritto di veto allo stesso segnalante: questo dipendente può, infatti, dare o negare il consenso alla rivelazione della sua identità. La riservatezza è tutelata anche nei procedimenti di fronte alla Corte dei conti: fino alla chiusura della fase istruttoria non può essere rivelata l’identità del segnalante.

Le forme di tutela della riservatezza e quelle contro gli atti ritorsivi non si applicano verso il dipendente pubblico del quale sia accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale per diffamazione, calunnia o altri reati commessi attraverso la segnalazione, oppure la sua responsabilità civile per lo stesso titolo.

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