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Simula un furto auto per intascare l’assicurazione, reato estinto per…

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le sentenze della cassazione

Simula un furto auto per intascare l’assicurazione, reato estinto per prescrizione

Cedere l'auto a un estraneo in cambio di pochi euro, denunciare un furto mai avvenuto, intascare l'indennizzo assicurativo e uscirne pulito, senza alcuna pendenza con la giustizia, in virtù dell'intervenuta prescrizione. È un colpo da maestro quello messo a segno da un giovane catanese, nella città dell'elefante.

I fatti descritti nella sentenza 52953 depositata ieri (21 novembre) hanno del surreale.

Il 23 dicembre 2008 un giovane siciliano si reca al commissariato per denunciare il furto (mai avvenuto) della propria auto. Nessun cedimento, nessuna sbavatura: la denuncia va a buon fine e il giovane si gode le meritate vacanze natalizie.

Nel frattempo l'auto viaggia oltreconfine: ceduta a un giovane senegalese per poche centinaia di euro, circola in Marocco già dal novembre 2008, regolarmente corredata da un documento con autentica notarile firmata dall'Arsenio Lupin siciliano.

Trascorso il periodo di ferie, il truffatore invia alla compagnia assicuratrice una richiesta di indennizzo per furto: è il 15 gennaio 2009. Pochi mesi e il giovane riscuote l'indennizzo: e siamo al 18 novembre 2009.

Due anni e sei mesi di reclusione, più 200 euro di multa, la pena stabilita dal tribunale di Catania: ma la Cassazione annulla senza rinvio la sentenza, perchè il reato è estinto per prescrizione.

La questione ruota tutta intorno al tempus commissi delicti che, come stigmatizzato da una serie di precedenti giurisprudenziali, si ritiene consumato «nel momento in cui si realizza la fraudolenta distruzione o il fraudolento occultamento della cosa assicurata».

Il delitto ascritto all'uomo, infatti, non deve ritenersi consumato alla data della riscossione dell'indennizzo, e neppure alla data in cui egli richiese l'indennizzo, bensì alla data in cui l'auto era stata esportata in Marocco. Evento che riporta - come detto - le lancette al novembre 2008.

Da quella data - ça va sans dire - il termine prescrizionale massimo di sette anni risulta decorso abbondantemente. Chiuso il contenzioso con il penale, rimane però confermato il risarcimento dovuto alla compagnia assicuratrice.

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