Quali sono i soggetti esclusi
Non possono accedere alla riapertura i debitori che hanno già presentato la domanda entro il 21 aprile scorso e che successivamente non hanno fatto fronte ai pagamenti degli importi dovuti, limitatamente ai carichi inclusi nell'istanza già trasmessa
I debitori morosi «ripescati»
I soggetti che avevano morosità a fine 2016, per dilazioni pendenti al 24 ottobre 2016, possono accedere alle nuove procedure, a condizione che versino in un’unica soluzione le rate scadute entro il 31 luglio 2018.
Questa regola vale anche per i debitori che presentano per la prima volta la domanda, con riferimento a carichi affidati al 31 dicembre 2016
Il divieto di nuove rateazioni
Se si abbandona la rottamazione, non si possono ottenere nuove rateazioni con riguardo al debito residuo
La riattivazione di piani pregressi
Se non si versa la prima rata della rottamazione e alla data di presentazione della domanda si aveva una dilazione in essere, l'Ader (agenzia delle Entrate-riscossione) procede d’ufficio a riattivare quest’ultima, provvedendo a suddividere il debito residuo per il numero di rate non versate presenti nel piano originario
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