1/6 Le disposizioni anticipate di trattamento
Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di «una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi», può, attraverso Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), «esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali».
L’atto può indicare una persona di fiducia, denominata fiduciario, che (nel caso in cui sopravvenga l’incapacità di cui sopra) «faccia le veci del soggetto e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie». Le Dat, sempre revocabili, risultano inoltre vincolanti per il medico, che e «in conseguenza di ciò è esente da responsabilità civile o penale».
Le Dat possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora «esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita»
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