Sanzioni
Niente più sanzioni per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre 2017 a patto che entro il 28 febbraio 2018 vengano trasmessi i dati corretti. Inoltre, la sanzione in misura fissa (da 250 a 2.000 euro) di cui al Dlgs 127/2015 (trasmissione volontaria), viene sostituita con quella per lo spesometro “obbligatorio”
Soggetti esclusi
Non dovranno inviare lo spesometro gli agricoltori in regime di esonero, o che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila operanti in montagna e le Pa per le fatture emesse verso consumatori finali
Dati da trasmettere
Vanno inviati solo i dati essenziali (partita Iva/codice fiscale, data e numero fattura, base imponibile, aliquota, imposta - se applicata- o natura dell’operazione). Non sono più obbligatori altri dati identificativi quali, ad esempio, l’indirizzo. Possibile trasmettere le fatture di importo inferiore a 300 euro con documento riepilogativo
Periodicità
A regime, la trasmissione dei dati avverrà entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (con eccezione del secondo trimestre il cui invio è previsto per il 16 settembre). I contribuenti potranno, in alternativa all’invio dei dati con cadenza trimestrale, scegliere di inviarli per ogni semestre
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