I finanziamenti dei soci alle cooperative devono essere strettamente finalizzati al raggiungimento dell’oggetto e dello scopo sociale. Lo prevedono i commi 238 e seguenti della legge di bilancio 2018 che fissano anche il limite massimo dei prestiti, il quale non può superare il triplo del capitale sociale. Viene introdotta una norma transitoria in base alla quale il rientro al di sotto di questo limite deve essere effettuato gradualmente entro tre anni con facoltà di proroga in casi eccezionali giustificati con l’interesse dei soci prestatori.
Significativa la premessa delle nuove disposizioni secondo la quale il prestito sociale può essere impiegato soltanto per operazioni strettamente funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali e quindi le coop non possono essere enti che gestiscono il risparmio. Questo sta a significare che nell’ambito della cooperativa l’area finanziaria, alimentata dai prestiti sociali, deve avere soltanto una funzione accessoria e strumentale alla propria attività istituzionale.
Il limite massimo dei prestiti, pari a tre volte il patrimonio netto, era già previsto dalla delibera 584/2016 di Banca d’Italia per le cooperative con più di 50 soci ed ora assume il rango di legge. Viene data delega al Comitato per il credito ed il risparmio (Cicr), integrato di un membro della Banca di Italia proprio con riferimento ai prestiti delle società cooperative, per assumere con propria delibera altre restrizioni. In particolare qualora l’indebitamento nei confronti dei soci della società cooperativa superi l’importo di 300mila euro e risulti superiore al patrimonio netto della società, il 30% deve essere coperto da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati (banche eccetera). In alternativa la cooperativa deve aderire a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche indicate dalla delibera che dovrà assumere il Cicr.
Attualmente sono vigenti dei limiti di finanziamento per ogni socio, ma solo per usufruire della ritenuta fiscale nella misura del 26%, a titolo definitivo, come avviene per gli interessi bancari (articolo 13 del Dpr 601/73). Tale limite è pari a 36.527,10 euro per ogni socio, aumentato al doppio per le cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti agricoli, per le coop di produzione e lavoro e per quelle di abitazione. In questi casi l’interesse non può superare di 2,5 punti quello dei buoni postali fruttiferi.
Il Cicr dovrà assumere entro il 1° giugno una delibera che preveda anche gli obblighi di trasparenza e di pubblicità sulle caratteristiche e sui rischi del prestito sociale. Le cooperative devono inoltre definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare nei casi in cui il prestito sociale assuma un rilievo significativo e comunque quando eccede il limite del doppio del patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato. Un decreto del ministero dello Sviluppo economico, competente sulla vigilanza cooperativa, per stabilire forme di controllo e di monitoraggio in materia di prestiti sociali.
Dal nuovo regime dei finanziamenti dei soci forse potrebbero essere esclusi quelli infruttiferi che hanno nella sostanza funzione di capitale proprio come pure altre forme di finanziamento non oneroso praticate nelle coop agricole.
Unico elemento positivo contenuto nella legge di bilancio consiste nel fatto che il rimborso del prestito sociale non è postergato agli altri debiti anche chirografari (comma 239) e quindi può essere pagato unitamente ai creditori non privilegiati. Quindi l’articolo 2467 del codice civile, non si applica in questa fattispecie.
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