Dal 1° luglio scatta l'obbligo della tracciabilità dello stipendio previsto dalla legge di Bilancio, fatti salvi i rapporti di lavoro con la P.a. e i lavoratori domestici come colf, baby sitter o badanti. La misura, pensata per prevenire gli abusi, vale anche per i co.co.co. e tutte le forme di contratto delle cooperative con i propri soci. Le retribuzioni andranno corrisposte via bonifico, strumenti di pagamento
elettronico, pagamenti in contanti allo sportello, assegni, pena sanzioni da 1.000 a 5.000 euro.
Con la nuova legge di bilancio (legge 205/2017), quindi, i datori di lavoro o i committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente ai dipendenti.
1) Qual è l’esigenza della norma?
L’obiettivo del legislatore è quello di arginare la prassi, diffusa tra datori e committenti, di corrispondere ai propri dipendenti uno stipendio inferiore ai limiti fissati dalla contrattazione collettiva, in modo da tutelare il lavoratore che riceva importi non corrispondenti a quanto scritto in busta paga
2) Quali forme di pagamento saranno consentite?
Il datore di lavoro potrà versere le retribuzioni con:
a) bonifico;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) assegno bancario o circolare consegnato;
c) anche in contanti ma solo presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
3) Quali contratti sono previsti della normativa?
Si tratta di rapporti:
a) lavoro subordinato;
b) co.co.co;
c) cooperative.
“La firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”
4) Riguarderà tutti i settori?
No. La tracciabilità dei pagamenti non si applicherà:
a) ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;
b) a badanti e colf che lavorano almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro (rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici);
5) Negli anni scorsi si era già parlato di stop all’uso del contante. Di che cosa si trattava?
La normativa antiriciclaggio - l’articolo 49 del Dlgs n. 231/2007, da ultimo modificato dal Dlgs n. 90/2017 - vieta:
a) il trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 3mila euro. Prevista una sanzione da 3mila a 50mila euro;
b) per i trasferimenti attraverso “money transfer” la soglia è ridotta a mille euro;
c) la soglia dei 3mila euro vale anche per i “cambiavalute”.
Il trasferimento superiore al predetto limite è ovviamente vietato anche quando viene effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati.
6) Ci sono altri casi?
Il legislatore ha previsto specifiche soglie per l’utilizzo del contante anche da parte di determinate categorie di soggetti:
a) per i “compro oro” sono bandite le operazioni superiori a 500 euro con mezzi diversi dal contante. A tal fine, il “compro oro” è tenuto ad utilizzare un conto corrente dedicato in via esclusiva a tali operazioni;
b) per gli esercenti attività di commercio al minuto e simili o gli agenti di viaggio il limite al contante, invece, è elevato a 10mila euro. Si precisa , però, che il limite opera solo per i trasferimenti aventi ad oggetto l’acquisto di beni e prestazioni di servizi legati a turismo ed effettuati da soggetti extracomunitari che abbiano residenza fuori dal territorio italiano.
c) nel settore dei giochi è invece possibile utilizzare il contante per giocate fino a 3mila euro, così come per le relative vincite.
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