Piena validità agli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e di irrogazione delle sanzioni di natura tributaria, firmati digitalmente dall’agenzia delle Entrate e notificati al domicilio digitale del contribuente. Il Codice dell’amministrazione digitale (Cad), infatti, è applicabile anche agli atti tributari e di riscossione. E questo anche in virtù delle modiche contenute nel provvedimento appena approdato in Gazzetta (Dlgs n. 127 del 13 dicembre 2017) che entreranno in vigore il prossimo 27 gennaio.
Quello della garanzia della autenticità della sottoscrizione di un atto amministrativo è, in generale, un tema di assoluto rilievo. Figuriamoci in materia fiscale, dove la mancanza o il difetto di sottoscrizione può trasformarsi non in una mera irregolarità, ma nella assoluta nullità dell’atto amministrativo. Diventa allora necessario verificare se l’apposizione della firma digitale sia compatibile con l’ordinaria sottoscrizione olografa.
Il Cad, in linea generale, stabilisce che i documenti firmati digitalmente dal capo ufficio e inviati tramite Pec hanno piena efficacia giuridica dal momento che ciò permette al destinatario di verificare la provenienza e l’autenticità della copia informatica.
In campo fiscale, prima delle ultime modifiche, non era tuttavia chiaro se gli atti emessi dall’agenzia delle Entrate potessero essere firmati digitalmente, considerata l’esclusione di tale possibilità per le funzioni ispettive e di controllo (astrattamente riconducibili all’attività di accertamento). Inoltre, la possibilità per l’Agenzia di notificare gli atti tributari tramite Pec è operativa solo dal 1° luglio 2017.
Anche l’inserimento del cosiddetto QR-Code all’interno degli atti tributari notificati in forma cartacea, ma firmati digitalmente, non ha attenuato le incertezze sulla sottoscrizione visto e considerato che tale identificativo non attesta, di fatto, la conformità della copia analogica al documento informatico.
A rendere la situazione ancora più complessa, inoltre, la circostanza che a partire dal 1° luglio 2009 alcuni atti prodotti con sistemi informativi automatizzati (tra cui gli accertamenti parziali, gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni) possono essere firmati sostituendo la firma autografa con l’indicazione a stampa del responsabile dell’adozione dell’atto.
Ora il legislatore sembra risolvere, quantomeno per il futuro, ogni dubbio sulla validità degli atti firmati digitalmente dall’agenzia delle Entrate. Infatti, con le ultime modifiche, viene esplicitamente chiarito che le norme del Codice digitale si applicano a tutti gli atti di liquidazione, rettifica, accertamento e irrogazione delle sanzioni di natura tributaria. Mentre, invece, per quanto riguarda l’applicazione del Codice alle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale, precedentemente escluse, occorrerà attendere il Dpcm a cui è demandata la definizione delle modalità e dei termini di applicazione.
Rilevanti sono anche le novità che prevedono la trasformazione dell’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata in indice dei domicili digitali su cui confluiranno tutti i soggetti tenuti ad avere un indirizzo Pec, tra cui rientrano i professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti obbligati all’iscrizione nel registro delle imprese.
L’istituzione di un’unica banca dati permetterà alla pubblica amministrazione, e quindi anche all’agenzia delle Entrate, di notificare gli atti impositivi e di riscossione direttamente presso i domicili digitali.
Viene previsto, inoltre, che la comunicazione presso il domicilio digitale amplia l’effetto giuridico e l’efficacia probatoria della notifica poiché, per effetto delle modifiche, gli viene riconosciuta l’equivalenza quanto al momento della spedizione e del ricevimento, alla raccomandata con ricevuta di ritorno e alla notificazione per mezzo della posta.
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