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Le risposte delle Entrate

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Fisco & Contabilità

Le risposte delle Entrate

Telefisco è il convegno annuale de L'Esperto Risponde-Il Sole 24 Ore, giunge giovedì 1° febbraio alla 27esima edizione e passa in rassegna tutte le novità tributarie del 2018.

Pubblichiamo alcune delle risposte dell’agenzia delle Entrate ai quesiti posti in occasione dell’edizione 2018:

• Posti auto in società

• Arrotondamento a 0,50

• Cantine e millesimi

• Il flag dei morosi

• Morosità «particolare»

• Manutenzione annuale

• Parti private e comuni

• Lavori in economia

• Convivenza e 36-50%

• Figli a carico

• Il calcolo dell’anno

• Abbonamenti al Tpl

• Invio tardivo: sanzioni

• I gruppi e il Cbcr

• Tempistica per le norme fiscali

• Modifiche per gli statuti Onlus

• Iscrizione nuove Onlus

• Fatture ed estratti conto

• Efficacia dell'articolo 148 Tuir

• Agevolazioni e coop sociali

• Beni immateriali senza switch

• Ok alla sostituzione nel 2018

• Dimezzamento limitato

• Niente restituzione

• Ok ai magazzini automatizzati

• Termini ordini e acconti

• Conta chi fruisce dello sconto

• Interconnessi senza operatori

    • Posti auto in società

      Dovendo gestire l’invio dati nel caso di spesa da suddividere tra dieci posti auto comuni (ogni singolo è comproprietario di 1/10 di un posto auto), ed essendoci tra i proprietari una società (il che genera una “situazione particolare”), l’amministratore indicherà “B” al campo 8 e “0” al campo 26 (dato che non si tratta di immobili qualificati tra quelli delle “situazioni particolari” con codice “2”)? Il dato verrà riportato nel “foglio informativo” allegato alla dichiarazione precompilata?

      In generale, se la spesa relativa ad una singola unità immobiliare deve essere ripartita tra più comproprietari, vanno compilati tanti record di dettaglio quanti sono i soggetti cui è attribuita la spesa. In particolare, l’amministratore di condominio deve compilare, indicando le medesime informazioni riguardanti la singola unità immobiliare, le seguenti sezioni del record di dettaglio: “Dati dell’intervento”, “Flag unità immobiliare”, “Disponibilità dei dati catastali”, “Dati catastali disponibili” e “Situazioni particolari”. La sezione del record di dettaglio “Dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa”, invece, deve essere compilata con dati differenti riferiti ad ogni singolo comproprietario. Tali informazioni, a seconda dei risultati delle verifiche effettuate per la corretta attribuzione dell’onere in dichiarazione (ad esempio coerenza tra l’importo totale della spesa sostenuta dal condominio e l’importo dei bonifici comunicati dalle banche) saranno inserite direttamente nella dichiarazione oppure esposte solo nel foglio informativo. Nel caso in esame, qualora i posti auto, autonomamente accatastati, siano pertinenze di unità abitative, l’Amministratore, per ciascuna unità abitativa, deve compilare un record per ogni condomino cui sono state attribuite le spese per l’unità abitativa e i posti auto; nel record vanno indicati i dati catastali dell’unità abitativa, il campo 8 “Flag Unità Immobiliare” va impostato con il valore A, nei campi relativi alle spese attribuite deve essere indicata la spesa riferita al condomino per l’intera unità abitativa e per la quota (1/10) dei posti auto e nel campo 9 “Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa” va indicato il valore 2 per consentire il corretto calcolo del numero di unità immobiliari presenti nell’edificio, ai fini della verifica del limite per edificio previsto per gli interventi di riqualificazione energetica sull’edificio e per gli interventi Sisma-bonus ed Eco-bonus. Se, infine, uno dei proprietari è una società, nel record relativo all’unità abitativa posseduta, a differenza di quanto precedentemente indicato, il campo 21 della sezione “Situazioni particolari” va valorizzato a “1” (ipotizzando che non sia stata effettuata la cessione del credito) e non deve essere compilata la successiva sezione “Dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa”.

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      • Arrotondamento a 0,50

        L’arrotondamento all’euro di tutti gli importi nella comunicazione dell’amministratore di condominio per la precompilata provoca una differenza tra il totale e l’importo del bonifico effettivamente pagato, anche se a sua volta arrotondato. In questo modo i conti non tornano, impedendo l’invio. Come risolvere la questione?

        Il programma di compilazione e la procedura di controllo prevedono, prima dell’invio del file, la verifica della corrispondenza tra l’Importo complessivo dell’intervento e la somma dei campi Importo della spesa attribuita al soggetto e Importo spesa unità immobiliare. Nell’ambito di tale controllo di coerenza degli importi viene applicata una tolleranza di 50 centesimi di euro, per eccesso o per difetto, moltiplicati per il numero dei soggetti comunicati. Tale margine consente di tener conto di eventuali arrotondamenti applicati agli importi comunicati.

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        • Cantine e millesimi

          Di regola le cantine sono comprese nei millesimi attribuiti all’appartamento, mentre a volte hanno millesimi a parte. Comunque, indipendentemente da come viene considerata, può capitare che la cantina abbia un identificativo catastale autonomo, che non verrà indicato nella comunicazione. In questi casi esisterebbe una discrasia tra il numero dei millesimi e gli identificativi catastali. Ciò può provocare problemi o successivi accertamenti?

          L’informazione relativa ai millesimi riferiti alle singole unità immobiliari, dotate o meno di un identificativo catastale, non è rilevante ai fini della comunicazione dei dati all’agenzia delle Entrate. I dati trasmessi sono utilizzati per predisporre le dichiarazioni precompilate dei singoli condòmini inserendo le spese attribuite dopo aver verificato il rispetto dei limiti di detraibilità previsti per le varie tipologie di interventi. In particolare, per verificare il limite per unità immobiliare previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e per l’arredo dell’immobile ristrutturato e per gli interventi di risparmio energetico, è necessario che le spese sostenute per ciascuna unità abitativa siano sommate con quelle sostenute per le relative pertinenze; inoltre, per verificare il limite per edificio, previsto per gli interventi di riqualificazione energetica sull’edificio e per gli interventi Sisma-bonus ed Eco-bonus, è necessario indicare il numero di unità immobiliari autonomamente accatastate presenti in ogni edificio del condominio. Nel caso specifico, se la cantina è la pertinenza di una unità abitativa, l’Amministratore deve compilare un record di dettaglio per ciascun condòmino a cui sono state attribuite le spese per l’unità abitativa e la pertinenza; nel record vanno indicati i dati catastali dell’unità abitativa, il campo 8 “Flag Unità Immobiliare” va impostato con il valore A, nei campi relativi agli importi della spesa deve essere indicata la spesa attribuita al condomino per l’unità abitativa e per la cantina e al campo 9 “Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa” va indicato il valore 2 (appartamento + cantina) se la cantina è autonomamente accatastata oppure il valore 1 (solo appartamento) se la cantina non è autonomamente accatastata. Se, invece, la cantina è autonomamente accatastata ma non è pertinenza di una unità abitativa, nel record vanno indicati i dati catastali della cantina, il campo 8 “Flag Unità Immobiliare” va impostato con il valore B, nei campi relativi agli importi della spesa deve essere indicata la spesa attribuita al condomino per la cantina e al campo 9 “Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa” va indicato il valore 1 (cantina).

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          • Il flag dei morosi

            In caso di mancato pagamento (totale o parziale) delle quote condominiali, l’amministratore è tenuto a indicare solo l’importo dell’effettivo pagamento che ha effettuato al 31 dicembre e che va teoricamente attribuito a ciascun condomino. Deve anche compilare il campo relativo al “flag pagamento”, attraverso il quale evidenzierà se il pagamento è stato interamente corrisposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento ovvero se lo stesso è stato parzialmente o interamente non corrisposto entro tale data. Il procedimento è corretto?

            La circolare n.122 del 1°giugno 1999, al paragrafo 4.8, ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali, la detrazione spetta con riferimento alle spese effettuate con bonifico bancario da parte dell’amministratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento. I singoli condòmini possono detrare le quote imputate e versate al condominio prima della presentazione della dichiarazione. Ai fini della compilazione della comunicazione, l’Amministratore deve indicare, nel campo 25, l’importo della spesa attribuita, in base al piano di riparto, al soggetto il cui codice fiscale è indicato nel campo 23, e non la spesa effettivamente sostenuta. L’informazione relativa al pagamento della quota attribuita deve essere fornita con la compilazione del campo 26 “flag pagamento”. A tale riguardo, per agevolare l’adempimento da parte degli amministratori di condominio è stato previsto nel tracciato che l’informazione in merito all’effettuazione del pagamento da parte del singolo condomino debba essere riferita al 31 dicembre dell’anno di riferimento. In via generale, le quota attribuite pagate interamente entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento sono inserite nella dichiarazione precompilata, mentre le quote pagate parzialmente o non corrisposte entro tale data sono esposte solo nel foglio informativo. Resta fermo che, in quest’ultimo caso, il contribuente che paga la sua quota prima della presentazione della dichiarazione potrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo l’onere sostenuto.

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            • Morosità «particolare»

              Per indicare un mancato pagamento al 31 dicembre di un “caso particolare” è sufficiente scrivere “0” al campo 26?

              In presenza di una “situazione particolare”, ossia nel caso in cui l’unità immobiliare riguardi soggetti che non rientrano tra i destinatari della dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio nel caso di ufficio o studio professionale), la sezione “Dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa” non deve essere compilata, ad eccezione del caso in cui sia stata effettuata la cessione del credito. Pertanto, in queste situazioni, come previsto dalle specifiche tecniche, i campi alfanumerici vanno impostati a spazio e i campi numerici, tra cui il campo 26 “Flag Pagamento”, vanno impostati a zero.

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              • Manutenzione annuale

                È possibile usufruire del cosiddetto “bonus verde”, relativamente alle spese sostenute per la manutenzione annuale di giardini preesistenti, ancorché per il solo anno 2018?

                L’articolo 1, comma 14 della legge di Bilancio 2018 prevede che le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili solo se connesse agli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti, di cui ai commi 12 e 13 del medesimo articolo 1. Pertanto, le spese sostenute per la manutenzione ordinaria annuale dei giardini preesistenti non possono essere ammesse alla detrazione.

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                • Parti private e comuni

                  Nel caso del “bonus verde”, se vengono effettuati interventi di sistemazione dell’area verde condominiale e il contribuente effettua anche un intervento di sistemazione dell’impianto di irrigazione del proprio balcone o terrazzo di proprietà esclusiva, il limite massimo di spesa agevolabile – sommando la quota di sua competenza di spesa condominiale e quella effettuata direttamente – è di 5 o di 10mila euro?

                  Per l’anno 2018 la legge di bilancio ha introdotto la detrazione del 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per unità immobiliare residenziale, sostenute per interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti. Trattandosi di interventi spettanti per unità immobiliare si ritiene che il limite di spesa su cui calcolare la detrazione spetti per ogni unità immobiliare oggetto di intervento. Pertanto, nel caso di interventi di “sistemazione a verde” eseguiti sia sulla singola unità immobiliare che sulle le parti comuni di edifici condominiali il diritto alla detrazione spetta su due distinti limiti di spesa agevolabile, di 5mila euro ciascuno.

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                  • Lavori in economia

                    Gli interventi, per essere agevolabili con il “bonus verde”, devono essere eseguiti da ditte a cui il lavoro è appaltato o il contribuente può eseguire il lavoro anche in economia?

                    Il “bonus verde”, consistente in una detrazione dall’imposta lorda del 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5mila euro per unità immobiliare residenziale, riguarda interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private o condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde, giardini pensili nonché le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi citati. La relazione tecnica chiarisce che la detrazione riguarda «interventi straordinari di “sistemazione a verde” ... con particolare riguardo alla fornitura e messa a dimora di piante ed arbusti di qualsiasi genere o tipo». Da tale indicazione si evince che è agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale. Non risultano pertanto agevolabili i lavori in economia.

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                    • Convivenza e 36-50%

                      La moglie può detrarre il 36-50% delle spese che sostiene per i lavori edili di recupero del patrimonio edilizio su una casa di proprietà del marito, anche se manca la convivenza con il marito, nella casa da ristrutturare, prima dell’inizio dei lavori? Il dubbio arriva dalla risposta del 20 gennaio 2015 ad una Faq del sito delle Entrate (si veda Il Sole 24 Ore del 21 gennaio 2015), dove non viene fatto alcun accenno ai requisiti di convivenza preventiva espressi nelle risoluzioni 12 giugno 2002, n. 184/E e 6 maggio 2002, n. 136/E.

                      Come chiarito con la circolare 7 /E del 2017, la detrazione spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Per familiari, si intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Lo status di convivenza, deve, sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero alla data di inizio dei lavori.La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti a disposizione. La detrazione non spetta, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio il marito non potrà fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi. Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.

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                      • Figli a carico

                        Dal 1° gennaio 2019 si considerano a carico i figli fino a 24 anni che abbiano un reddito non superiore a 4mila euro. Significa che i figli maggiori di 24 anni, con un reddito non superiore a 2.840,51 euro, rientreranno tra gli altri familiari a carico e si dovrà tener conto anche degli altri requisiti previsti in questo caso (convivenza o assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria)?

                        Relativamente alle detrazioni per carichi di famiglia, l’articolo 1, comma 252, della legge di Bilancio 2018, aggiungendo un nuovo periodo all’articolo 12, comma 2, del Tuir, ha previsto che, a partire dal 2019, il reddito complessivo per essere fiscalmente a carico «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni …. è elevato a 4.000 euro». Conseguentemente, i figli che abbiano superato tale limite di età, sono fiscalmente a carico in base alle condizioni di cui all’articolo 12 del Tuir e, quindi, a condizione che possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Gli ulteriori requisiti della convivenza e della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria continuano a essere richieste solo per gli altri familiari di cui all’articolo 433 del Codice civile.

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