In tema di agevolazioni prima casa, ricorre l'applicazione del beneficio anche nel caso di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 2565/18, optando per una interpretazione costituzionalmente orientata della cosiddetta legge sulla prima casa( Dpr 131/1986). In questa prospettiva, il beneficio va riconosciuto tanto per circostanze di natura oggettiva, come la effettiva inabitabilità, quanto per circostanze di natura soggettiva, aventi riguardo all'inidoneità dell'alloggio già posseduto per dimensioni o caratteristiche qualitative a soddisfare le esigenze abitative del compratore e del suo nucleo familiare.
Con queste premesse, la Suprema corte ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la Corte di Appello del Friuli Venezia Giulia nel confermare la decisione del giudice di prime cure, aveva stabilito che la idoneità oggettiva dell'alloggio ad essere adibito ad abitazione fosse sufficiente ad escludere le agevolazioni sulla prima casa posto che i ricorrenti avrebbero potuto richiedere il mutamento di classificazione dell'immobile.
L'indirizzo interpretativo adottato dalla Cassazione contribuisce a fare finalmente chiarezza in materia in quanto il Dpr 131/1986 si limitava a individuare quale elemento ostativo alla fruizione del beneficio la mera “pre-possidenza” di un'altra casa di abitazione o situata nel medesimo Comune o acquistata con l'agevolazione di cui l'interessato aveva già usufruito, indipendentemente dalle sue caratteristiche strutturali.
Da questo punto di vista, anche le altre leggi che si sono succedute nel tempo non avevano contribuito a fare chiarezza. Nella indeterminatezza del dato normativo, la stessa agenzia delle Entrate al cospetto di un dettato normativo che conferiva rilevanza alla situazione di inidoneità della casa pre-posseduta, aveva avallato una interpretazione oggettiva del concetto di idoneità, in ciò supportata anche da una parte della giurisprudenza.
L'orientamento da ultimo adottato dalla Cassazione riprende una ordinanza della Corte Costituzionale, la quale a propria volta aveva osservato che la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un'altra casa ubicata nello stesso comune solo se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato ( Corte Costituzionale ordinanza 203 del 22 giugno 2011).
© Riproduzione riservata