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L’Esperto risponde: lesioni mediche, senza contratto la prova…

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il quesito del lunedì

L’Esperto risponde: lesioni mediche, senza contratto la prova tocca al paziente

Il quesito.Due anni fa mi sono sottoposto a un intervento per delle ernie cervicali, avvenuto in ospedale, che però ha avuto esito negativo: sono rimasto così claudicante da non riuscire a salire su un treno o un autobus.Posso avere un risarcimento dal primario o dall’ospedale, nonostante abbia firmato il foglio che diceva pressapoco così:«l’esito può essere positivo ma anche negativo con complicanze e si declina ogni responsabilità»? M.D. - Belluno

La risposta. La legge Gelli di riforma sulla responsabilità sanitaria (legge 24/2017), entrata in vigore il 1° aprile del 2017, ha rinnovato la materia, già nel recente passato oggetto di revisione legislativa con il decreto Balduzzi (Dl 158/2012, modificato in legge 189/2012). Sotto il profilo civilistico, la nuova normativa distingue fra la responsabilità della struttura sanitaria di natura contrattuale e la responsabilità del medico, invece extracontrattuale, salvo che questi non abbia agito in forza di uno specifico contratto stipulato con il paziente, nel qual caso rientrerebbe anch’egli nella responsabilità contrattuale (articolo 7 della legge 24/2017). La distinzione è rilevante, poiché con la responsabilità contrattuale (articolo 1218 del Codice civile), al paziente è sufficiente provare la sussistenza del contratto e il danno subito (ovvero l’inadempimento), mentre toccherà alla controparte dimostrare l’inadempimento non imputabile o la causa estranea dell’evento–danno. Viceversa nella responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) è il paziente danneggiato tenuto a provare il danno, il nesso causale tra questo e l’errore o l’omissione del sanitario, nonché il dolo o la colpa di quest’ultimo. Inoltre l’azione per la responsabilità extracontrattuale è soggetta alla prescrizione breve quinquennale, invece della prescrizione ordinaria decennale per l’azione contrattuale.
Il paziente leso può agire direttamente nei limiti del massimale di polizza nei confronti dell’assicuratore del responsabile (articolo 12 della legge 24/2017), sia essa una struttura sanitaria pubblica o privata, o il medico libero professionista. Analogamente alla disciplina sulla responsabilità civile auto, dovranno essere chiamati in giudizio gli assicurati, quali litisconsorti necessari. La copertura assicurativa è obbligatoria. Prima di proporre l’azione, la legge prevede come condizione di procedibilità l’esercizio alternativo della mediazione o di una consulenza tecnico preventiva a fini conciliativi (articolo 696–bis del Codice di procedura civile); se l’accordo non viene raggiunto, deve essere promosso il giudizio entro novanta giorni con il rito sommario di cognizione (articolo 702–bis del Codice di rito). A grandi linee, la situazione normativa è questa.
Nello specifico, prima di introdurre un giudizio di questo tipo, appare sempre opportuno un consulto medico–legale per la valutazione dell’aspetto sanitario.
Questione diversa invece, se il lettore lamenta la violazione all’obbligo del cosiddetto “consenso informato“, non ritenendo idonea e adeguata l’informativa ricevuta sulla propria condizione e sugli esiti dell’intervento, riportata nella dichiarazione sottoscritta prima dell’intervento.

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 19 febbraio.

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