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Iva intra-Ue, il problema del visto di conformità

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analisi

Iva intra-Ue, il problema del visto di conformità

Il Servizio Iva di Amazon riguarda chi vende i prodotti ai consumatori finali e sembra risolvere le problematiche dell'apertura della partita Iva negli altri Stati Ue per le vendite ai privati consumatori. In particolare:

1) le cessioni Ue a privati di beni mobili (anche le cessioni online dei beni soggetti ad accisa, come ad esempio il vino) verso privati-consumatori Ue e “con trasporto a destinazione” in altro Stato Ue “da parte del cedente” italiano sono considerate “vendite a distanza” (cessioni intracomunitarie non imponibili in Italia, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b, primo periodo, Dl 331/1993 e Iva da assolvere nel paese Ue del privato), “a nulla rilevando le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto”, cioè tramite cataloghi, web, ecc. (articolo 11-quater, decreto legge 14 marzo 2005, n. 35).
Si ha una “vendita a distanza” anche se la cessione avviene nel punto di vendita del fornitore italiano in Italia e “il trasporto a destino” Ue viene “effettuato dal fornitore o per suo conto” (risoluzione 31 marzo 2005, n. 39/E)

2) e-commerce indiretto (beni non soggetti ad accisa): le “cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili” (e-commerce indiretto), “di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari” privati, se oltre-soglia (se si supera il minore tra 100mila euro e il limite del singolo Stato Ue) ovvero per opzione, sono “vendite a distanza” (cessioni intracomunitarie non imponibili in Italia, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b, primo periodo, Dl 331/1993 e Iva da assolvere nel paese Ue del privato).

3) le “vendite a distanza” Ue sono cessioni intracomunitarie non imponibili in Italia, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), primo periodo, decreto legge n. 331/1993, quindi, l'Iva va assolta nel paese Ue del privato Ue, con l'aliquota Iva di quel paese.
Conseguentemente, “prima di procedere alle cessioni dirette a privati-consumatori” Ue (risoluzione 25 settembre 2012, n. 90/E), il soggetto Iva italiano deve identificarsi o avere un rappresentante fiscale nel paese Ue (articolo 17, terzo comma, e articolo 35-ter, dpr n. 633/1972) o addirittura avere una stabile organizzazione, se necessario.

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Il commento
Attenzione, però, che non è previsto l'invio del modello Iva da Amazon. Ci si deve arrangiare e il problema si aggrava quando si necessita del visto di conformità (messo solo dagli intermediari: commercialisti, consulenti del lavoro e così via), se si chiude a credito Iva per più di 5mila euro e si vuole usare il credito in F24 in compensazione. Chi esporta nella Ue (come anche se extra-Ue) chiude spesso a credito.

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