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Le ore di guardia a domicilio sono orario di attivita

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Le ore di guardia a domicilio sono orario di attivita

  • – della redazione Norme

Le ore di guardia trascorse dal lavoratore al proprio domicilio con l'obbligo di rispondere alle convocazioni del datore di lavoro entro un termine breve - nel cado di specie entro 8 minuti trattandosi di vigile del fuoco - devono essere considerate come “orario di lavoro”.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Ue rilevando che “l'obbligo di restare fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e il vincolo di raggiungere il luogo di lavoro entro un termine breve limitano molto fortemente le possibilità per il lavoratore di svolgere altre attivita'”.


Il caso ha origine al servizio antincendio della citta' di Nivelles, in Belgio, in cui lavorano vigili del fuoco professionisti e volontari. Questi ultimi partecipano agli interventi e prestano anche turni di guardia e permanenza. La questione riguarda Rudy Matzak, che ha acquisito lo status di vigile del fuoco volontario nel 1981 ed e' impiegato presso una societa' privata. Nel 2009 ha avviato un procedimento giudiziario contro la citta' di Nivelles per ottenere, tra l'altro, un risarcimento per servizi di guardia al proprio domicilio, i quali a suo avviso devono essere qualificati come orario di lavoro. Adita in appello per tale causa, la corte del lavoro di Bruxelles ha deciso di interpellare la Corte di giustizia per sapere se i servizi di guardia al proprio domicilio possano essere considerati come rientranti nella definizione di orario di lavoro ai sensi del diritto dell'Unione.

Oggi la Corte sottolinea che gli Stati membri non possono derogare, con riferimento ad alcune categorie di vigili del fuoco reclutati dai servizi pubblici antincendio, all'insieme degli obblighi derivanti dalle disposizioni di tale direttiva, comprese le nozioni di 'orario di lavoro' e 'periodo di riposo'. La direttiva non consente nemmeno agli Stati membri di mantenere o adottare una definizione della nozione di orario di lavoro diversa da quella prevista nella direttiva. Infatti, anche se la direttiva prevede la facolta' per gli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni piu' favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, “tale facolta' non si applica alla definizione della nozione di orario di lavoro”. Tale constatazione e' corroborata dalla finalita' della direttiva, che e' volta a garantire che le definizioni fornite non siano soggette a un'interpretazione che vari a seconda degli ordinamenti nazionali.

La Corte ricorda, tuttavia, che “gli Stati membri restano liberi di adottare, nei rispettivi ordinamenti nazionali, disposizioni che prevedano una durata dell'orario di lavoro e periodi di riposo piu' favorevoli ai lavoratori, rispetto a quelli stabiliti nella direttiva”. La Corte ricorda anche che la direttiva non disciplina la questione della retribuzione dei lavoratori perche' esula dalla competenza dell'Unione. Gli Stati membri possono quindi prevedere, nel loro diritto nazionale, che la retribuzione di un lavoratore in orario di lavoro differisca da quella di un lavoratore in periodo di riposo e cio' anche al punto di non accordare alcun tipo di retribuzione durante tale periodo.

Infine, la Corte precisa che “le ore di guardia che un lavoratore e' obbligato a trascorrere al proprio domicilio con l'obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti - il che limita molto fortemente le possibilita' di svolgere altre attivita' - devono essere considerate come orario di lavoro”. I giudici indicano che il fattore determinante per la qualificazione come orario di lavoro, ai sensi della direttiva, e' costituito dal fatto che il lavoratore “e' costretto a essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno”. Matzak non doveva solo essere raggiungibile durante i servizi di guardia: era obbligato a rispondere alle convocazioni del datore di lavoro entro 8 minuti ed essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro.

La Corte ritiene che - anche se tale luogo era, nel caso di specie, il domicilio del signor Matzak e non il suo luogo di lavoro - “l'obbligo di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro nonche' il vincolo derivante, da un punto di vista geografico e temporale, dalla necessita' di raggiungere il luogo di lavoro entro 8 minuti, siano di natura tale da limitare in modo oggettivo le possibilita' di un lavoratore che si trovi nella situazione del signor Matzak di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali”. Alla luce di tali vincoli, la situazione di Matzak si distingue da quella di un lavoratore che deve, durante le sue ore di guardia, essere semplicemente a disposizione del suo datore di lavoro affinche' quest'ultimo possa contattarlo.

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