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È lo Stato a stabilire la «fine del rifiuto»: Regioni…

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Consiglio di Stato

È lo Stato a stabilire la «fine del rifiuto»: Regioni bocciate

Arriva dalla quarta Sezione del Consiglio di Stato lo stop all'economia circolare italiana. La pietra tombale sul futuro delle risorse e sul riciclo dei rifiuti la mette la sentenza 28 febbraio 2018, n.1229.

Infatti, le Regioni non potranno più assentire il riciclo dei rifiuti con autorizzazione ordinaria e potranno essere recuperati solo quei pochi rifiuti presenti negli antichi decreti sul recupero agevolato (5 febbraio 1998 e 161/2002) e quelli di cui ai pochi regolamenti Ue (rottami di metalli, rame e vetro) e all'unico decreto nazionale (combustibile solido secondario-Css). Il resto? In discarica o inceneritore o esportazione. A quali costi economici e ambientali è tutto da capire. Una sentenza vecchia per la quale il potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) compete solo allo Stato e non anche, mediante le singole autorizzazioni, alle Regioni. Questo perché, l'articolo 6, direttiva 2008/98/Ce riconosce il potere di valutazione “caso per caso” solo allo Stato.

La sentenza “bacchetta” il ministero dell'Ambiente che con nota del 1° luglio 2016 aveva messo ordine nella complessa vicenda e indicato che l'End of waste può derivare (in scala gerarchica): dai regolamenti Ue, dai decreti nazionali e dalle autorizzazioni regionali. Il ministero si era pronunciato in base ad apposito carteggio intervenuto con la Commissione Ue ma per i giudici di Palazzo Spada è stato considerato irrilevante e così hanno riformato integralmente l'arresto del Tar Veneto. che, invece, con la sentenza 1422/2016 affermava che le Regioni erano dotate del “potere” e del “dovere” di procedere ad analisi della sussistenza delle quattro condizioni previste dall'articolo 183-bis, Dlgs 152/2006.

La sentenza accoglieva il ricorso della municipalizzata di Treviso (Contarina Spa) avverso la delibera della Giunta veneta che non riconosceva al trattamento di pannolini e pannoloni la dignità di un'operazione di riciclaggio di sostanze organiche (R3) per la produzione di materie prime secondarie (plastica e carta), ma solo quella di stoccaggio di rifiuti avviati al recupero (R13) e di scambio (R12) da cui continuavano a derivare rifiuti di plastica e carta e non materie prime secondarie (end of waste).

Un non senso che avrebbe reso inutile ogni operazione di riciclo dei rifiuti. Infatti, l'interrogativo, economico prima ed ambientale dopo, è: perché riciclare se da siffatta operazione continuano a derivare rifiuti? Pertanto, l'azienda ha impugnato il provvedimento regionale dinanzi al Tar Veneto e ne è uscita vittoriosa.

Ma la Regione ha fatto ricorso avverso la sensata decisione dei Giudici di prime cure. E, incredibilmente, ha vinto. Una macchina pubblica in affanno che si trincera dietro il “non facere” imposto da questa imbarazzante sentenza. Infatti, ora il recupero dei rifiuti con autorizzazioni ordinarie di rifiuti diversi da quei pochi già indicati, è costretto in larghissima parte a fermarsi. A meno di apposita legge.

I giudici del Consiglio di Stato sono lapidari: il potere di determinare la cessazione della qualifica di rifiuto è, per la direttiva 2008/98/Ce, in capo alla Commissione Ue o allo Stato, che con la Commissione deve interloquire.

La direttiva, quindi, riconosce il potere di valutazione “caso per caso” solo allo Stato, con valenza nazionale (anche se la guida interpretativa della direttiva dice il contrario).

Il Consiglio di Stato a pag. 7 della sentenza afferma che “se si consentisse ad ogni singola regione, di definire, in assenza di normativa Ue, cosa è da intendersi o meno come rifiuto, ne risulterebbe vulnerata la ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni”. Si vanifica così la portata della disciplina che, tuttavia, non è difficile: con il riciclo un rifiuto rientra nella catena di utilità. Diversamente è inutile riciclarlo e l'economia circolare resta solo un esercizio dialettico.

Quindi non si tratta di capire cosa è rifiuto e cosa, invece, non lo è; bensì che da un processo di riciclo di rifiuti devono necessariamente derivare “non rifiuti”. Diversamente, poiché l'impianto di riciclo non giustifica né esistenza né costi, tanto vale buttare tutto tal quale in discarica. Il principio affermato dai Giudici amministrativi è gravido di conseguenze. Infatti, si pensi (tra i moltissimi) alle scorie pesanti da incenerimento (Iba): 1,4 milioni di tonnellate prodotte nel 2017: finora riciclate al 100% domani in discarica.

I prezzi aumenteranno e il corto circuito è pronto. A tacere di inerti, terre di bonifica, minerali da pulizia dei metalli. In Europa tutti recuperano tutto, ma a parità di condizioni legislative ma gli impianti nazionali autorizzati rischiano la revoca dell'atto in autotutela o il mancato rinnovo alla scadenza. Con buona pace di investimenti, fideiussioni e piattaforme sindacali. Infatti, le autorizzazioni per l'end of waste concesse dalle altre regioni sono bollate dal Consiglio di Stato come “atti difformi”.

Ci si chiede, allora, perché il Collegio non abbia considerato l'articolo 214, comma 7, Dlgs 152/2006 secondo il quale il recupero di rifiuti in forma non agevolata, “resta comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211” (cioè autorizzato dalle regioni). È questa, infatti, la norma di chiusura che consente di raggiungere l'obiettivo della direttiva 2008/98/Ce: fare della società europea una società del riciclo. Ma l'obsoleta pronuncia sembra proprio non aver colto il segno.

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