La legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) è intervenuta sul regime impositivo degli utili provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Da un lato, superando l’interpretazione dell’agenzia delle Entrate nella circolare 35/E del 2016, è stato chiarito (comma 1007) che per classificare il dividendo come «privilegiato» (“black”) si deve aver riguardo esclusivamente allo status della partecipata estera nel periodo di formazione dell’utile e non in quello di percezione da parte del socio italiano; dall’altro, è stato introdotto (comma 1009) un regime di esclusione dalla formazione della base imponibile dei soci Ires italiani del 50% dei dividendi provenienti da società estere (extra Ue e See) che godono di un regime privilegiato, ma in relazione alle quali sia dimostrato, anche tramite interpello, che esse svolgono un’effettiva attività industriale o commerciale, come loro principale attività, nel mercato dello Stato di insediamento. In questo caso, inoltre, il credito di imposta indiretto per le imposte sul reddito pagate dalla partecipata estera, spettante solo in caso di controllo, è stato corrispondentemente ridotto della metà.
Gli impatti
Entrambe le disposizioni non possono che avere ripercussioni anche sulla disciplina branch exemption e, in particolare, su quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017 in caso di rimpatrio di utili maturati dalla branch esente “black” che non siano stati già assoggettati a tassazione separata in Italia per effetto di una delle esimenti di cui all'articolo 167, comma 5, Tuir. Infatti, in deroga alla regola generale di esclusione dal concorso alla base imponibile degli utili rimpatriati dalle branch esenti (punto 9.1 del provvedimento), il punto 9.3 prevede che gli utili realizzati dalla branch esente localizzata in uno Stato di cui all’articolo 167, comma 4, Tuir siano tassati in capo alla casa madre nel momento in cui questa li distribuisce ai propri soci.
Se gli utili della branch esente “black” non sono stati assoggettati ad imposizione in Italia al momento della loro maturazione per effetto della prima esimente, la casa madre dovrebbe ora poter beneficiare, al momento della distribuzione ai propri soci, della nuova regola di esclusione del 50% di tali utili dalla base imponibile Ires (ed eventualmente del corrispondente ridotto credito di imposta indiretto). Inoltre, nel caso in cui la branch (extra Ue e See) cambi status da un periodo di imposta all’altro, passando da “white” a “black” secondo i criteri di cui all’articolo 167, comma 4, Tuir, dovrebbe applicarsi il disposto dei commi 1007 e 1008 della legge di Bilancio e, pertanto:
gli utili generati dalla branch nel periodo di imposta in cui essa era “white” manterrebbero tale qualifica anche se, al momento della percezione degli stessi da parte di casa madre (ossia all'atto di riduzione del fondo di dotazione della branch, secondo quanto previsto dal punto 9.2 del provvedimento), il regime fiscale estero è divenuto privilegiato secondo i criteri di cui all’articolo 167 Tuir;
dovrebbero considerarsi rimpatriati in via prioritaria gli utili formatisi quando la branch non si considerava localizzata in uno Stato a regime fiscale privilegiato.
I limiti
Stante il tenore letterale del punto 9.6 del provvedimento, non sembra invece che la presunzione di prioritaria distribuzione prevista dalla legge di Bilancio 2018 possa modificare la disciplina recata dal predetto Punto, ai sensi del quale, in assenza di adeguata documentazione circa la provenienza degli utili, si ritengono prioritariamente distribuiti ai soci della società residente quelli provenienti da Stati a regime fiscale privilegiato. In merito potrebbe essere opportuno un intervento di restyling del provvedimento.
L’adeguamento della disciplina della branch exemption alle novità della legge di Bilancio impone, infine, una riflessione su un’esistente incoerenza del citato punto 9.3 del provvedimento. In linea con il disposto dell’articolo 168-ter, comma 5, Tuir, la disposizione prevede che si applichino gli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, Tuir, anche laddove il contribuente abbia disapplicato la disciplina Cfc in capo alla branch black in virtù della seconda esimente dell’articolo 167 Tuir e abbia altresì dimostrato di non aver conseguito l’effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato sin dall’esercizio di efficacia dell’opzione. Ciò significa che, in tale circostanza, gli utili rimpatriati concorreranno, al momento della successiva distribuzione, a formare la base imponibile di casa madre per il 58,14% o il 5% del loro importo e non saranno invece completamente esclusi da tassazione come previsto dalla regola generale in materia di branch exemption (punto 9.1 del provvedimento). Seppure tale soluzione sia in linea con il dettato della norma primaria (il quale però a rigore imporrebbe – a differenza di quanto faccia il provvedimento – di estendere tale regime di parziale concorso alla base imponibile anche al rimpatrio di utili da branch “white” per cui la disciplina Cfc sia stata disapplicata ai sensi dell’articolo 167, comma 8-ter, Tuir), non pare, tuttavia, logico distinguere il regime fiscale del rimpatrio di utili di una stabile organizzazione “white” e quello di utili di una stabile organizzazione “black” per la quale il contribuente abbia provato di non aver conseguito alcun effetto di localizzare redditi in Stati a bassa fiscalità.
© Riproduzione riservata