È tutto pronto o quasi. La parola d’ordine tra le Entrate e il suo partner tecnologico Sogei è semplificare e ridurre tanto gli oneri quanto gli adempimenti. Lo stesso direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, ha chiesto e ottenuto dall’intera struttura il rispetto del termine dei 60 giorni tra l’emanazione di un provvedimento attuativo e la scadenza del nuovo obbligo tributario così come prevede lo Statuto del contribuente. Un lavoro frutto di tre mesi intensi di confronti, riunioni e forum con le associazioni di categoria che ora sarà tradotto nel provvedimento con cui l’agenzia delle Entrate tra il 2 e il 3 maggio, così come prevede la manovra di bilancio per il 2018, fisserà tempi e modalità di applicazione della fatturazione elettronica tra privati destinata a debuttare il 1° luglio per carburanti e subappalti e dal 2019 per tutte le partite Iva.
Il provvedimento fisserà anche i criteri per soddisfare tutti gli obblighi di conservazione delle fatture elettroniche nonché dei documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Proprio la conservazione del documento elettronico rappresenta una delle grandi novità dell’e-fattura: la sua memorizzazione nello Sdi, oltre ad avere valore fiscale, potrà essere fatta valere sia in sede civile sia in sede penale. Inoltre, sul fronte conservazione Ruffini ha chiesto di poter prevedere che sia la stessa Agenzia, su richiesta dei contribuenti, a conservare i documenti elettronici.
Le difficoltà riscontrate con il debutto dello spesometro nell’autunno scorso hanno spinto, dunque, l’amministrazione finanziaria a ridurre al minimo le informazioni da indicare nel documento digitale. Così ad esempio se non si è in possesso del corretto codice di avviamento postale del cessionario/committente l’erronea indicazione dell’informazione non costituisce errore bloccante, ma al contrario l’e-fattura proseguirà il suo viaggio digitale nello Sdi. Non solo. Tra le soluzioni in via di adozione anche la possibilità per ogni utente di censire una modalità di consegna standard che prevarrà su quanto indicato in fattura. Sarà messo a disposizione un servizio web sul sito delle Entrate per consentire di effettuare la scelta, indicando un codice destinatario (Id Sdi) ovvero un indirizzo di posta certificato da abbinare alla partita Iva.
L’obiettivo di eliminare di fatto errori bloccanti ha spinto l’amministrazione a prevedere anche la possibilità di “parcheggiare” temporaneamente i documenti elettronici che presentano codici o dati errati. In sostanza nei casi in cui sia presente un codice sbagliato l’e-fattura non si blocca ma parte lo stesso finendo però in un’area riservata dove il destinatario può accedere scaricando il documento e intervenendo per correggere il dato.
Ai fini della validità del documento elettronico viene previsto che l’autenticità e l’integrità della fattura elettronica inviata allo Sdi sarà garantita, certamente dalla firma digitale riscontrabile dallo Sdi, ma allo stesso tempo il sistema di interscambio accetterà anche l’e-fatture non firmate digitalmente e creerà sempre un hash (della fattura) che andrà nelle notifiche e nel file metadati (l’hash fa fede ai fini dell’integrità della fattura elettronica).
Le nuove regole sull’e-fattura, come detto, entreranno in vigore per tutti dal prossimo 1° gennaio 2019, fatto salvo l’anticipo al 1° luglio per carburanti e subappalti. E anche se non si vuol sentire parlare di proroghe o differimenti mentre il cantiere è ancora aperto e di fatto ha definito procedure e specifiche tecniche, imprese e professionisti hanno già chiesto una partenza soft del nuovo obbligo.
Sul tavolo c’è l’ipotesi di un doppio binario con la coesistenza carta-digitale almeno per il primo semestre 2019. Per farlo, però, occorre una norma di legge e i tempi per la formazione del nuovo Governo, allo stato attuale, non lasciano ben sperare. Per carburanti e subappalti, quindi, vista l’imminenza dei termini, si potrebbe intervenire in via amministrativa magari congelando temporaneamente le sanzioni per eventuali omissioni o errori. Intanto, le Entrate nelle scorse settimane (si veda Il Sole 24 Ore del 5 aprile) sono già intervenute con un primo provvedimento per precisare che i pagamenti di rifornimento daranno diritto alla deduzione dei costi e alla detrazione Iva se avverranno con tutti gli strumenti tracciabili diversi dal contante.
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