Vince Messi su Massi. Per la il Tribunale Ue il marchio di abbigliamento creato dal noto calciatore con il suo cognome non crea problemi di confusione con i preesistenti marchi Ue “Massi” ,attualmente di proprietà dela società J.M.-E.V. e hijos e registrati, in particolare, per articoli di abbigliamento, scarpe, caschi per ciclisti, indumenti di protezione e guanti.
Il contenzioso era partito nel 2011, quando Lionel Andrés Messi Cuccittini ha chiesto all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) di registrare il marchio dell'Unione europea, segnatamente per articoli di abbigliamento, scarpe e articoli per la ginnastica e lo sport. Nel novembre 2011, il sig. Jaime Masferrer Coma ha proposto opposizione alla registrazione del marchio del sig. Messi, lamentando un rischio di confusione con i marchi dell'Unione denominativi «MASSI». Dopo l’accoglimento del ricorso da parte dell’Euipo, sulla base del ragionamento che i marchi in causa sono simili perché i loro elementi dominanti, costituiti dai termini «MASSI» e «MESSI», sono quasi identici sotto il profilo visivo e fonetico e che una differenziazione concettuale verrebbe operata, eventualmente, solo da una parte del pubblico pertinente.
Insoddisfatto della decisione dell'EUIPO, Messi si è rivolto al Tribunale dell'Unione europea per chiederne l'annullamento .
Con la sua sentenza odierna, il Tribunaleha ribaltato la decisione dell'Euipo.
Per il Tribunale i segni che compongono i marchi confliggenti presentano un grado di somiglianza medio sul piano visivo, dato che l'elemento dominante del marchio di Messi è estremamente simile all'elemento denominativo presente nel marchio MASSI e concorda sul fatto che i segni confliggenti sono molto simili sul piano fonetico. Tuttavia, il Tribunale considera che l'Euipo sia incorso in errore nel comparare i segni sul piano concettuale. Il Tribunale ritiene errato considerare che la notorietà di cui gode il sig. Messi riguardi unicamente la parte del pubblico che si interessa al calcio e allo sport in generale. Questo calciatore, infatti, è un personaggio pubblico noto, che appare in televisione e di cui si parla regolarmente alla televisione o alla radio. Inoltre, osserva il Tribunale, l’Euipo avrebbe dovuto valutare se una parte significativa del pubblico pertinente fosse o meno in grado di effettuare un'associazione concettuale tra il termine «messi» e il nome del celebre giocatore di calcio.
Inolttr, prosegue il Tribunale, sembra poco verosimile che un consumatore medio di articoli sportivi e abbigliamento sportivo, sebbene non si limitino al settore del calcio, non associ direttamente, nella maggior parte dei casi, il termine «messi» al nome del famoso calciatore. Il Tribunale aggiunge che, sebbene sia possibile che qualche consumatore non abbia mai sentito parlare di Messi o non se ne ricordi, tale ipotesi non configura la fattispecie tipica del consumatore medio che acquista articoli sportivi o abbigliamento sportivo.
Quindi, per quanto i segni in conflitto siano complessivamente simili, le differenze concettuali che li separano sono tali da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche rilevate.
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