Cedere il credito fiscale, è una parola. La possibilità, che riguarda sia i condòmini per gli interventi sulle parti comuni sia i proprietari di immobili singoli, consiste nel passare direttamente a un terzo (tranne le banche) il proprio credito fiscale per interventi di riqualificazione energetica, cioè un importo che va dal 65% al 75% a seconda del tipo di lavori, detraibile in dieci rate annuali.
La novità del 2018 è appunto l’estensione a tutti i contribuenti (incapienti e non) di questa possibilità, anche per le singole unità immobiliari (abitative e non). Solo gli incapienti, poi, potranno cedere la detrazione fiscale a banche e intermediari finanziari.
I beneficiari dell’agevolazione possono quindi optare per la cessione del credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti ma non alle banche o agli intermediari finanziari.
È chiaro che chi acquista il credito (e lo potrà a sua volta cedere a terzi, sempre banche escluse) lo farà applicando uno sconto sull’importo a seconda della convenienza reciproca (di fatto i soldi vengono anticipati ma potranno essere recuperati in dieci anni): non esiste alcun tariffario e la trattativa è libera. Attenzione: gli incapienti possono cedere il loro credito anche direttamente alle banche e intermediari finanziari.
Il meccanismo dovrebbe essere rivisto dalla circolare che l’agenzia delle Entrate sta preparando. Attualmente la scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.
Il condominio, infine, attraverso l’amministratore pro tempore (se esistente, altrimenti l’onere ricadrà su uno qualunque dei condòmini solidalmente), deve comunicare, entro il 31 marzo, alle Entrate (tramite Entratel o Fisconline o intermediari abilitati) una serie di dati: la spesa sostenuta nell’anno precedente, l’elenco dei bonifici, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e il relativo importo, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di loro. La mancata comunicazione implica la perdita del credito fiscale. Il condominio , inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’agenzia delle Entrate.
Insomma, non lo si può definire un provvedimento all’insegna della semplicità. E la circolare in arrivo (si veda l’articolo in pagina) sarà determinante anche sotto questo aspetto.
© Riproduzione riservata