Gli operatori sono abituati ad emettere al momento della cessione di beni una fattura immediata. In relazione al fatto che la veicolazione al Sistema di Interscambio (SdI) e la relativa emissione della fattura elettronica è asincrona rispetto al momento di consegna del bene, questo documento immediato si può ancora emettere? Che valore ha?
Ai punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia protocollo 89757/2018 del 30 aprile 2018, è stabilito che:
«2.3 Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal SdI, è fornito riscontro con le modalità̀ descritte nell’allegato A del presente provvedimento».
«2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro cinque giorni – una «ricevuta di scarto» del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse».
Inoltre, ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del medesimo provvedimento è chiarito che, in caso di esito positivo dei controlli e di consegna ovvero messa a disposizione (nell’area riservata del cessionario/committente) della fattura elettronica, la fattura si considera emessa e «la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633…».
Tanto premesso, sulla base delle disposizioni sopra riportate è possibile affermare che, ferme restando le previsioni dell’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72, la fattura elettronica deve essere trasmessa al SdI al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6 del Dpr 633/72.
Qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal SdI, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa: pertanto, sarà rispettato il dettato normativo dell’articolo 6 del Dpr 633/72.
Nel caso in cui la fattura elettronica non superi i controlli eseguiti dal SdI, la fattura è scartata e si considera «non emessa». Conseguentemente, fermo restando che la data di trasmissione della fattura elettronica al SdI è nota e mutuando le consolidate regole previste per le dichiarazioni e le comunicazioni all’agenzia delle Entrate, l’emittente avrà cinque giorni di tempo per trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione delle disposizioni dell’articolo 6 del Dpr 633/72.
© Riproduzione riservata