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Dossier | N. 40 articoliFattura elettronica: la guida completa

Le risposte delle Entrate/1 - Cinque giorni per rimandare la fattura scartata da SdI

Gli operatori sono abituati ad emettere al momento della cessione di beni una fattura immediata. In relazione al fatto che la veicolazione al Sistema di Interscambio (SdI) e la relativa emissione della fattura elettronica è asincrona rispetto al momento di consegna del bene, questo documento immediato si può ancora emettere? Che valore ha?

Ai punti 2.3 e 2.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia protocollo 89757/2018 del 30 aprile 2018, è stabilito che:
«2.3 Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti dal SdI, è fornito riscontro con le modalità̀ descritte nell’allegato A del presente provvedimento».
«2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro cinque giorni – una «ricevuta di scarto» del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse».

Inoltre, ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 del medesimo provvedimento è chiarito che, in caso di esito positivo dei controlli e di consegna ovvero messa a disposizione (nell’area riservata del cessionario/committente) della fattura elettronica, la fattura si considera emessa e «la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633…».

Tanto premesso, sulla base delle disposizioni sopra riportate è possibile affermare che, ferme restando le previsioni dell’articolo 21, comma 4, del Dpr 633/72, la fattura elettronica deve essere trasmessa al SdI al momento dell’effettuazione dell’operazione determinata a norma dell’articolo 6 del Dpr 633/72.

Qualora la fattura elettronica superi i controlli e venga consegnata o messa a disposizione dal SdI, il documento si intende emesso con la data riportata nella fattura stessa: pertanto, sarà rispettato il dettato normativo dell’articolo 6 del Dpr 633/72.

Nel caso in cui la fattura elettronica non superi i controlli eseguiti dal SdI, la fattura è scartata e si considera «non emessa». Conseguentemente, fermo restando che la data di trasmissione della fattura elettronica al SdI è nota e mutuando le consolidate regole previste per le dichiarazioni e le comunicazioni all’agenzia delle Entrate, l’emittente avrà cinque giorni di tempo per trasmettere al SdI la fattura elettronica corretta senza incorrere nella violazione delle disposizioni dell’articolo 6 del Dpr 633/72.

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