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Dossier Le risposte delle Entrate/2 - Accertamento con adesione anche via Pec

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Dossier | N. 40 articoliFattura elettronica: la guida completa

Le risposte delle Entrate/2 - Accertamento con adesione anche via Pec

Le istanze di accertamento con adesione disciplinate dall’articolo 6 del Dlgs 218/1997 possono essere presentate mediante Pec (posta elettronica certificata) alla Direzione provinciale dell’agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto impositivo?

La risposta è positiva. L’articolo 6 del Dlgs 19 giugno 1997, n. 218, dispone:

• al comma 1 che il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli articoli 33 del Dpr 600/1973 e 52 del Dpr 633/1972 può chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione;

• al comma 2 che il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, può formulare, prima dell’impugnazione dell’atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione.

In base all’articolo 38 del Dpr 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammnistrativa) «tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica».

L’articolo 65 del Dlgs 82/2005 (Cad - Codice dell’amministrazione digitale) stabilisce le condizioni che rendono valide le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 38, comma 1 del Dpr 445/2000, specificando al comma 2 che le istanze e dichiarazioni presentate per via telematica sono equivalenti «alle istanze ed alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento».

Inoltre, l’articolo 48, comma 2, del Cad stabilisce che la trasmissione del documento informatico via Pec equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.

Sulla base del contesto normativo sopra richiamato, le istanze inviate telematicamente tramite Pec hanno lo stesso valore giuridico di un’istanza sottoscritta con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento o notificata per mezzo della posta ordinaria.

Considerato che l’articolo 6 del Dlgs 218 del 1997 non prevede specifiche e tassative modalità di presentazione della domanda di accertamento con adesione, la quale per prassi amministrativa può essere presenta mediante consegna diretta o a mezzo posta, non sembrano esserci ostacoli all’inoltro dell’istanza di adesione mediante Pec alla casella di posta elettronica certificata della Direzione provinciale (o regionale per i grandi contribuenti) competente ad emettere l’avviso di accertamento. L’istanza dovrà essere firmata digitalmente o, in alternativa, sottoscritta con firma autografa e accompagnata dalla copia del documento d’identità.

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