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Dossier | N. 40 articoliFattura elettronica: la guida completa

Le risposte delle Entrate/2 - Edi si può usare ma per il fisco vale solo la fattura tramite SdI

Il trasferimento dei dati in Edi (Electronic data interchange) continuerà a sopravvivere? In quale momento e con quali modalità e con quali contenuti bisognerà inviare i dati al sistema di interscambio?

Il processo di fatturazione elettronica regolamentato dal provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, in attuazione delle disposizioni dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 (come riportato nell’articolo 1, comma 909 della legge 205/2017), lascia piena libertà agli operatori di continuare a utilizzare processi di trasferimento dati Edi, sfruttando anche i servizi oggi offerti da provider e intermediari. Ciò che occorre tener presente è che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015, la fattura valida ai fini fiscali è quella trasmessa al SdI e per la quale il Sistema fornisce all’emittente la ricevuta che attesta la consegna o la messa a disposizione nell’area autenticata dell’agenzia delle Entrate. Conseguentemente, i sistemi Edi potranno integrare i flussi delle fatture elettroniche xml e le conseguenti ricevute trasmesse dal SdI al fine di consentire all’emittente e al destinatario delle fatture la corretta gestione fiscale delle stesse.

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