In caso di fuel card emessa da un soggetto estero non residente e non identificato in Italia il soggetto passivo nazionale deve ricevere e gestire fatture elettronica?
Alla luce dell’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127 del 2015, così come modificato dall’articolo 1, comma 909, della legge 205 del 2017, la fatturazione elettronica non coinvolge soggetti diversi da quelli residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato.
Si osserva, peraltro, che laddove la fuel card non sottintenda un formale contratto di netting (circolare 42/E del 2012) ma consenta l’acquisto di carburante presso soggetti diversi dall’emittente, ovvero di più prodotti con aliquote differenti, si avrà comunque un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta a Iva in forza dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto Iva e, conseguentemente, a quello di fatturazione (si veda la circolare 8/E del 30 aprile 2018, punto 2.1.1).
Va in tutti i casi rilevato che, in tale ultima ipotesi, al momento della cessione materiale del carburante, l’esercente dell’impianto di distribuzione ubicato in Italia dovrà documentare la stessa con fattura elettronica (qualora avvenga nei confronti di un soggetto passivo d’imposta).
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