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Assegni sanzionati, giustificabile la buona fede

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Assegni sanzionati, giustificabile la buona fede

Gli istituti di credito ormai rilasciano assegni privi della clausola di non trasferibilità solo a richiesta, ma chi avesse ancora nel cassetto vecchi blocchetti dovrà ancora prestare grande attenzione perché detti titoli, per trasferire lecitamente denaro di importo pari o superiore a mille euro, hanno bisogno del “non trasferibile” (anche a mano), poiché è solo un importo inferiore a tale cifra, purché venga indicato il nominativo del beneficiario, che consente l'uso dell'assegno senza clausola.

L'uso degli assegni in difformità a quanto detto è sanzionato dalla normativa antiriciclaggio (articolo 49, comma 5 del Dlgs 231/2007) e mentre fino al 4 luglio 2017 era prevista una sanzione percentuale rispetto all'importo degli assegni irregolari emessi (dall’1 al 40%), da tale data l'inasprimento delle norme ha fissato una sanzione da 3mila a 50mila euro.

Per attenuare la previsione per gli errori minori, il Mef aveva annunciato una possibile modifica del regime sanzionatorio per recuperare la proporzionalità tra l'importo trasferito e la sanzione, ma, al momento, lo sconto su sanzioni e oblazioni per gli assegni privi della clausola di non trasferibilità è rimasto lettera morta.

Alla luce di ciò, fino a quando non vi saranno modifiche legislative ed entro 60 giorni dalla data di contestazione, per concludere anticipatamente ogni controversia al trasgressore rimane ancora l'oblazione volontaria pari al doppio del minimo che, nel caso specifico degli assegni irregolari, è pari a 6.000 euro indipendentemente dall'importo dell'assegno contestato ed anche per importi di pochissimo superiori ai mille euro.

Ricevuta la contestazione, però, non è possibile conoscere in anticipo se convenga immediatamente pagare l'oblazione o se affrontare il procedimento sanzionatorio, poiché quanto irrogato in assenza di immediata definizione potrà oscillare da un minimo di 2mila a un massimo di 50mila euro.

In molti, peraltro, aldilà delle valutazioni di convenienza hanno deciso di respingere per questione di principio queste sanzioni, ritenendole una vera e propria ingiustizia. Quasi sempre, infatti, le somme trasferite in queste vicende non sono collegate ad attività illecite o criminali, ma spesso si tratta di trasferimenti tra familiari di somme quantitativamente modeste, oppure isolati acquisti di beni e servizi nella sfera privata.

Tra i 1.692 casi di assegni contestati comunicati dall'indagine condotta dal Mef, risultano trasferite somme senza clausola di non trasferibilità per pagare le nozze della figlia, i funerali dei genitori o, addirittura, le imposte dovute e, quindi, quanto ivi contestato difficilmente può integrare ipotesi di reale riciclaggio di denaro.

In questi casi, allora, diversamente da quanto hanno già scelto di fare 185 incolpati, ovvero di pagare l'oblazione per concludere il procedimento sanzionatorio, è possibile produrre una memoria difensiva (di cui si allega una bozza) per chiedere al Mef che non sia irrogata alcuna sanzione e venga disposto un ragionevole provvedimento di archiviazione.

L'Ufficio a cui rivolgersi è la Ragioneria territoriale dello Stato che ha notificato all'incolpato l'atto di contestazione degli addebiti.

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