La cessione dei crediti fiscali per gli interventi sul risparmio energetico qualificato può essere effettuata solo ai fornitori dei lavori o ad «altri soggetti privati» che sono «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione» quindi, ad esempio, ad altri contribuenti titolari delle «detrazioni spettanti per i medesimi interventi» che hanno generato la detrazione che viene ceduta. La stretta è arrivata dall’agenzia delle Entrate con la circolare 18 maggio 2018 n. 11/E (si veda il Sole 24 Ore del 19 maggio scorso).
Per tutte le cessioni possibili (risparmio energetico qualificato, misure antisismiche o incapienti), secondo la norma, i cessionari possono essere sia i fornitori degli interventi, sia «altri soggetti privati». Ma, per l’agenzia delle Entrate, nei casi di cessione di crediti per il risparmio energetico qualificato (quindi, non le cessioni dedicate agli incapienti o per i lavori antisismici) gli «altri soggetti privati» devono intendersi solo quelli «collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione».
Quindi, ad esempio, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, il cessionario, classificabile tra gli «altri soggetti privati», può essere un altro soggetto titolare delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali (cioè un altro condòmino che ha sostenuto le stesse spese agevolate). Poi, per i lavori su un’abitazione singola, cointestata tra una Srl e una persona fisica, per i quali sono stati effettuati bonifici pro quota tra i due soggetti, la cessione del credito è possibile tra i due beneficiari.
Infine, se i lavori sono stati effettuati da un fornitore appartenente ad un gruppo societario, il contribuente beneficiario del bonus può cedere il relativo credito anche ad un’altra società del gruppo. In questo caso, però, se il potenziale cessionario appartenente al gruppo del fornitore è una banca, la cessione è possibile solo per i cedenti incapienti. Tra gli esempi (non esaustivi) riportati dalla circolare n. 11/E/2018, non viene detto nulla relativamente ai familiari o ai parenti del contribuente. Quindi, si consiglia di continuare ad utilizzare, se possibile, il metodo del «familiare convivente», facendo fare direttamente a quest’ultimo il bonifico, senza tentare la strada della cessione postuma. La stretta dell’agenzia delle Entrate non riguarda le cessioni dedicate agli incapienti o per i lavori antisismici, ma potrebbe essere introdotta in seguito.
Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari possono essere cessionari solo per le cessioni da parte degli incapienti (si veda Il Sole 24 Ore del 19 maggio 2018).
Successiva cessione
Per tutte e tre le possibili cessioni del credito (lavori verdi qualificati e antisismici o degli incapienti), la norma prevede che il primo cessionario abbia la «facoltà di successiva cessione del credito», ma ora l’agenzia delle Entrate la limita «ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria» (quindi, massimo due cessioni).
La stretta riguarda, però, solo la vendita dei bonus per i lavori di risparmio energetico qualificato e quella dedicata ai cedenti incapienti (non per le misure antisismiche).
Limiti temporali
Considerando che le limitazioni sulle cessioni del credito successive al secondo trasferimento e sulla definizione degli «altri soggetti privati» sono delle novità rispetto alla normativa in vigore, l’agenzia delle Entrate ha chiarito che sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai contribuenti che, nel rispetto della normativa, abbiano effettuato, prima del 18 maggio 2018 (data della circolare n. 11/E/2018), cessioni del credito ulteriori rispetto alle prime due ovvero abbiano effettuato, sempre prima del 18 maggio 2018, cessioni nei confronti di altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
Interventi su parti comuni
Per evitare errori nella fruizione di detrazioni, si segnala che nella tabella riportata nella circolare n. 11/E/2018 vi sono alcune imprecisioni. Non è stato riportato l’incentivo per la riqualificazione energetica generale di edifici esistenti dell’articolo 1, comma 344, legge n. 296/2006, mentre è stato riportato due volte quello per i «generatori ibridi» o i «microcogeneratori».
Poi, per beneficiare della detrazione del 75% sulle parti comuni, con miglioramento della prestazione energetica (articolo 14, comma 2-quater, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63), non è necessaria la coibentazione di almeno il 25% della superfice disperdente (come, invece, indicato nella tabella).
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