Condòmino moroso, stop alla fornitura dell’acqua se non prova lo stato d’indigenza. S’ingrossano le fila dei sostenitori la tesi della possibilità di sospensione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, anche con riferimento ai servizi di prima necessità.
Il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza emessa il 3 aprile 2018, ha ritenuto di dover aderire a quella corrente giurisprudenziale che non ritiene «intangibili» i servizi di acqua e gas a fronte di una perdurante morosità del condomino. Il ragionamento del Tribunale è ampio: non si ritiene accettabile il generico riferimento all’articolo art. 32 della Costituzione («La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo (...)») operato dai sostenitori della tesi contraria, dato che nel nostro ordinamento non sussisterebbe un obbligo per i condòmini in regola con i pagamenti di assumersi personalmente, a fini solidaristici, l’obbligazione dei condòmini morosi. Ciò perché, in nome del diritto alla salute, si sacrificherebbero i diritti dei condòmini in regola con i pagamenti che, di fatto, resterebbero gravati di un obbligo di «solidarietà coattiva»
La vicenda parte con un ricorso d’urgenza (articolo 700 del Codice di procedura civile) del condominio che chiedeva al Tribunale di Bologna l’autorizzazione alla sospensione dei servizi di riscaldamento, di acqua calda e fredda e al distacco dell’antenna televisiva centralizzata, in danno di un condòmino in ragione della sua conclamata e ingente morosità. Dopo un primo diniego del ricorso d’urgenza, il Tribunale di Bologna ha ritenuto che ci fossero i requisiti previsti dall’articolo 63 delle Disposizioni di attuazione: la conclamata morosità del condomino e l’esistenza di servizi in condominio suscettibili di godimento separato.
A ogni modo, con specifico riferimento alla fornitura idrica, esiste una norma (il Dpcm del 29 agosto 2016) posta proprio a tutela degli utenti morosi, ai quali, una volta dimostrato lo «stato di disagio economico-sociale», deve essere comunque garantito un quantitativo minimo di erogazione del “bene acqua”.
Nel caso di specie mancava proprio la prova dello stato di bisogno in cui verserebbe il condòmino, mentre per ciò che concerne il servizio di antenna centralizzato non ci sono dubbi sul fatto che lo stesso non rappresenti un servizio essenziale. Conseguentemente, in accoglimento del reclamo, il Tribunale ha autorizzato il condominio a sospendere i servizi di riscaldamento e acqua, nonché al distacco dell’antenna televisiva centralizzata in danno del proprietario dell’appartamento in condominio (in conformità a una decisione del 15 settembre 2017 dello stesso Tribunale).
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