3/10 Ho predisposto l’informativa e la raccolta del consenso?
di Rosario Imperiali
L’obbligo di informare l’interessato è adempimento fondamentale che ammette limitate deroghe, in attuazione del principio di trasparenza che costituisce uno dei capisaldi della legittimità del trattamento.
L’informativa correttamente formulata e fornita risponde a una molteplicità di funzioni essenziali per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Informando preventivamente l’individuo di cui si intende utilizzare i dati personali, gli si consente di avere un quadro complessivo delle finalità e modalità di utilizzo degli stessi e di poter esprimere un consenso realmente consapevole e, allo stesso tempo, di conoscere su quale ulteriore fondamento giuridico si sostanzia il trattamento. In aggiunta, l’informativa mette l’interessato in grado di poter esercitare i propri diritti in relazione al titolare di riferimento, avvalendosi dei canali di contatto e comunicazione in essa indicati.
Il Gdpr dedica l’intero articolo 12 per la determinazione delle modalità di redazione e di fornitura dell’informativa. Sotto il profilo redazionale, si sottolinea la necessità di utilizzare un linguaggio chiaro, non tecnico, facilmente comprensibile; attenzione viene prestata alla concisione ed al formato della struttura del documento, atto a facilitarne la lettura. Appare evidente un arduo sforzo di bilanciamento tra esigenze apparentemente confliggenti: quella dell’esaustività e tassatività delle informazioni anche di dettaglio e, in contro-tendenza, l’esigenza di concisione, semplificazione e immediatezza.
Anche a livello operativo e funzionale è prevedibile una forte dialettica tra coloro che vorranno privilegiare la tecnica redazionale di stampo giuridico ed i più propensi all’informalità di approccio, ben sapendo che la soluzione ottimale è nel mezzo: l’uso di una forma discorsiva che non sia a detrimento degli argomenti da trattare.
In questa direzione, le linee guida del Gruppo di lavoro dell’Articolo 29 sottolineano l’opportunità di ricorrere a tecniche multi-livello, specie nell’ambito online, che permettano di indirizzare l’individuo verso l’argomento di specifico interesse; oppure di fare ricorso alla scissione fra un primo messaggio conciso ed essenziale che rinvii poi a un’informativa completa facilmente accessibile.
Riguardo al consenso, si registrano importanti novità rispetto al Codice Privacy: esso non è più considerato il fondamento giuridico preferenziale ma uno fra i molti ed addirittura, in taluni casi, persino residuale o inadeguato, anche grazie alla nuova disciplina sull’interesse legittimo che ora è oggetto di autonoma valutazione del titolare e non più rimesso al giudizio del Garante.
Infine, la forma scritta non è più obbligatoria, né a fini probatori (come previsto dal Codice per i dati non sensibili) né costitutivi (per i dati sensibili).
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