Il diritto Ue non può fissare al giudice italiano obiettivi di risultato in violazione del principio di legalità e tassatività della fattispecie penale (articolo 25 Costituzione). I giudici nazionali non sono tenuti ad applicare la “regola Taricco” sul calcolo della prescrizione (Corte Ue, sentenza 8 settembre 2015) per i reati in materia di Iva.
L’inapplicabilità della “regola Taricco” ha la propria fonte nello stesso diritto Ue: la Corte Ue (sentenza 5 dicembre 2017) ha disposto che l’articolo 325 Tfue, come interpretato dalla Corte Ue, non è applicabile né ai fatti anteriori all’8 settembre 2015 né quando il giudice nazionale ravvisi un contrasto con il principio di legalità in materia penale. Tale decisione è stata fatta propria dalla Corte costituzionale che, con sentenza 115, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale con riguardo all’articolo 2, legge 130/08, nella parte in cui autorizza alla ratifica l’articolo 325 del Tfue integrato dalla sentenza Taricco.
Come osservato dalla Consulta, la pronuncia della Corte Ue opera su due piani connessi: a) chiarisce che la “regola Taricco” non può essere applicata ai fatti commessi prima dell’8 settembre 2015; b) demanda all’autorità giudiziaria nazionale il compito di saggiarne la compatibilità con il principio di determinatezza in materia penale: per disapplicare la normativa nazionale in tema di prescrizione, il giudice nazionale effettua uno scrutinio favorevole quanto alla compatibilità della “regola Taricco” con il principio di determinatezza.
L’autorità competente a svolgere il controllo sollecitato dalla Corte Ue è la Corte costituzionale alla quale compete la valutazione circa l’applicabilità della “regola Taricco” nel nostro ordinamento. Nei due giudizi pendenti innanzi ai giudici remittenti nazionali, su reati “gravi” previsti dal Dlgs 74/2000 prescritti in applicazione del Codice penale, si sarebbe dovuto pervenire a una sentenza di condanna in applicazione della regola Taricco in contrasto con il rispetto inalienabile della persona umana e con i nostri principi costituzionali di legalità e tassatività della fattispecie penale, con aggravamento retroattivo della punibilità, ope iudicis, in assenza di alcuna specificazione della gravità della frode e dei casi in cui debba ricorrere la richiesta disapplicazione del Codice penale.
La Corte costituzionale, nell’escludere l’applicabilità della “regola Taricco”, ricorda che tale esito è riconosciuto dalla sentenza della Corte Ue per il profilo temporale (reati commessi ante 8 settembre 2015) e richiama la sua costante giurisprudenza sulla premessa costituzionale inderogabile del rispetto del principio di legalità sostanziale. Se appare evidente il deficit di determinatezza che caratterizza sia l’articolo 325, paragrafi 1 e 2, Tfue, sia la “regola Taricco” in sé, allora, a prescindere dalla collocazione temporale dei fatti, il giudice comune non può applicare la “regola Taricco”, perché essa è in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, che realizza il principio di legalità penale sostanziale consacrato dall’artcolo 25, comma 2, della Costituzione. La violazione del principio di determinatezza in materia penale sbarra la strada all’ingresso della “regola Taricco” nel nostro ordinamento.
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