La casa data in comodato al giovane figlio quando mette su famiglia va restituita agli anziani genitori con problemi di salute e ormai nonni di nipoti maggiorenni. La Corte di cassazione (sentenza 17332) chiarisce che un atto di generosità fatto nei confronti di figli sposati, in attesa che trovino una sistemazione migliore, non è per sempre. E non può trasformarsi in una sorta di parassitismo a danno del padre e della madre ormai avanti con gli anni. Gli anziani genitori sono stati costretti ad arrivare fino all’ultimo grado di giudizio, per avere giustizia e vedere soddisfatta la loro esigenza di rientrare in possesso della loro unica una casa, data al figlio molti anni prima come residenza familiare.
Con il tempo le condizioni di salute dei genitori erano peggiorate costringendoli ad affrontare consistenti spese mediche. Ma né il Tribunale né la Corte d’Appello avevano accolto la richiesta dell’anziana coppia, contrastata in tribunale dalla nuora, di riavere l’immobile. In entrambi i gradi di giudizio i ricorrenti erano stati condannati anche a pagare le spese, per non aver dimostrato l’urgente stato di bisogno che avrebbe giustificato - in assenza della prova del carattere precario del comodato - la restituzione dell’appartamento. Per i giudici di merito, infatti, le patologie legate all’età non erano un evento urgente e imprevedibile e non richiedevano neppure un esborso di denaro particolarmente elevato. Ma per i ricorrenti c’è un giudice a Berlino. La Cassazione spezza una lancia in loro favore. I giudici superano il concetto del bisogno grave e imprevisto, come sola ipotesi di risoluzione del comodato e invitano a mettere nel piatto della bilancia le esigenze dei figli e quelle dei genitori. A distanza di tempo la situazione di debolezza si può ribaltare, come avvenuto nel caso esaminato. I beneficiari del comodato avevano ormai dei figli grandi, uno dei quali maggiorenne, mentre i loro genitori erano invecchiati con problemi di salute e maggiori spese da affrontare. Per la Suprema corte un elemento decisivo al quale Tribunale e Corte d’Appello non avevano dato il giusto peso, senza contare la “svista” sull’onere della prova: erano i comodatari a dover dimostrare che il contratto era stato concluso per esigenze della famiglia e della prole e che queste ancora persistevano. In più c’è l’obbligo dei figli di assistere i genitori anziani, che non è lasciato al loro buon cuore ma é previsto dal Codice civile. La stessa legge esclude dunque che sia possibile caricare sulle spalle di genitori ormai “fragili” un dovere permanente di mantenere le giovani generazioni.
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