Limiti allineati al mercato per alcune tipologie di interventi. Mentre, in altri casi, i tetti sono decisamente bassi. Con un effetto che rischia di penalizzare imprese e cittadini. La bozza di decreto del ministero dello Sviluppo economico che ritocca i parametri di riferimento degli sconti fiscali per la riqualificazione energetica è destinata a cambiare i connotati dell’ecobonus.
L’introduzione di massimali unitari, parametrati al metro quadrato o al kilowatt, punta a rendere più trasparente il sistema: con prezzi vicini ai valori di mercato sarà, infatti, più difficile portare in detrazione lavorazioni che non dovrebbero rientrare nel perimetro dell’efficientamento energetico.
Anche perché Enea, con il nuovo assetto, potrà effettuare controlli a campione sugli interventi. Il problema, però, è che in alcune situazioni questi valori sono troppo bassi, secondo i calcoli dei produttori. Così, c’è il rischio di far perdere a imprese e cittadini molti euro di potenziali detrazioni.
Il caso degli infissi
Il caso che, meglio di tutti, racconta la situazione è quello degli infissi. Per l’acquisto e la posa in opera di un prodotto in zona climatica C, ad esempio in Campania, la stima delle imprese della filiera è che serva una cifra che si aggira intorno agli 800 euro al metro quadrato, considerando serramento, installazione, costo di avvolgibile, controtelaio, cassone e assistenza muraria. In zone climatiche mediamente più fredde si sale, fino a sfiorare i mille euro.
La domotica
Di questo costo sarà possibile recuperare solo una parte piuttosto piccola: 350 euro al metro quadrato. Quindi, un risultato finale di 175 euro di detrazione contro gli attuali 400, in assenza di massimali unitari. Con una perdita secca di oltre il 50% dello sconto fiscale. Uno scenario che si verificherà, molto simile, anche per l’installazione di un sistema di domotica, con il limite massimo di 25 euro al metro quadro, sotto la media di mercato di circa 80 euro. Le nuove tabelle – va detto – non hanno però sempre effetti di questo tipo. Basta guardare alle caldaie a condensazione. Per un impianto medio, da circa 26 kW, sarà possibile spendere 6.500 euro. Un valore perfettamente allineato al mercato.
Ma le novità del testo non si limitano ai massimali. In base alle nuove regole il bonifico, necessario per usufruire della detrazione Irpef, non dovrà infatti contenere solo la causale del versamento, costituita dalla norma agevolativa (ad esempio, «detrazione del 65%, ai sensi dell’articolo 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296»), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico viene effettuato, ma dovrà contenere anche «il numero e la data della fattura» che viene pagata. Questo nuovo obbligo dovrà essere seguito per tutti gli interventi che saranno avviati dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento.
I massimali di spesa
E proprio relativamente ai massimali di spesa, oltre all’introduzione, per ogni singola tipologia di intervento, di massimali unitari, si segnala la riduzione da 120mila euro a 30mila euro del costo massimo, detraibile al 50%, per l’acquisto e la posa in opera di schermature solari (nuova detrazione massima di 15mila euro), oltre all’introduzione di un limite di spesa di 23.076,92 (detrazione massima del 65% di 15mila euro) per i dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti, i quali oggi non sono soggetti ad alcun limite.
Attualmente, se nella stessa unità immobiliare vengono effettuati sia interventi sulle strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e orizzontali (coperture e pavimenti), sia lavori che sostituzione delle finestre comprensive di infissi, il limite di detrazione massima agevolabile è di 60mila euro. Il decreto del Mise, invece, fa rientrare in questo limite complessivo anche le schermature solari.
Gli altri chiarimenti
Infine, un chiarimento più tecnico. Il decreto spiega un passaggio dubbio sul risparmio energetico qualificato. Con una novità da applicare agli interventi che saranno avviati dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in «Gazzetta». Il requisito dei lavori in più del 25% della superficie disperdente sarà necessario per beneficiare della detrazione del 75% per il miglioramento della prestazione energetica, conseguendo almeno la qualità media di cui al Dm 26 giugno 2015, oltre che per beneficiare delle misure antisismiche delle parti comuni, abbinate alla riqualificazione energetica, detraibili al 75% (riduzione di una classe di rischio) o all’85% (riduzione di 2 classi di rischio).
© Riproduzione riservata