Cercare di risolvere, con la definizione agevolata (la rottamazione del 2016), la gestione dell’arretrato della riscossione della cessata Equitalia, giustifica l’intervento del legislatore, a maggior ragione se, anche a beneficio delle Regioni, tale sanatoria può produrre un incremento di entrate.
La Corte costituzionale, con la sentenza 29/18, è intervenuta su ricorso proposto dalla Regione Toscana, che contestava la lesione delle prerogative regionali in tema di tributi propri nonché una disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in materia di ingiunzione fiscale. La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli art 6 e 6-ter del decreto legge 193 /2016. La Consulta richiama la sua precedente giurisprudenza (52 / 2010), evidenziando la necessità del corretto inquadramento dell’ambito materiale della disciplina contestata.
L’articolo 6 prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni tra il 2000 e il 2016. La finalità della definizione agevolata, secondo la Corte, sarebbe quella di riorganizzare la procedura esecutiva, nel momento del subentro a Equitalia da parte di agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico che assume la qualifica di agente della riscossione; il tutto in una complessiva operazione finalizzata ad ottimizzare l’attività di riscossione e a garantire l’effettività del gettito delle entrate. Da ciò, la necessità di una procedura caratterizzata da esigenze unitarie che impongono una disciplina omogenea per tutte le Regioni e gli enti interessati, senza che assuma rilievo il coinvolgimento di tributi «propri» delle Regioni.
Sul piano formale non si giustificherebbero modalità diverse di una procedura naturalmente unitaria. Sul piano sostanziale, moltiplicare l’emissione dei ruoli per i differenti tipi di imposte, sarebbe incompatibile con la finalità di migliorare razionalità ed efficienza del sistema. Ne esce confermata la legittimità dell’esercizio della potestà legislativa concorrente dello Stato per il coordinamento del sistema tributario (articoli 117, comma 3 e 119, comma 2 della Costituzione), senza che si determini alcuna lesione delle competenze regionali. La Corte, infine, negando che vi sia alcuna lesione anche dell’autonomia finanziaria «sostanziale» della Regione, fornisce alla Regione Toscana un dato oggettivo. Gli esiti della definizione agevolata sono persino più vantaggiosi per la stessa Regione, atteso che l’operazione è idonea ad aumentare il gettito tributario. La riforma ha un ambito specifico e limitato. Da questo ambito rimane estraneo il sistema dell’ingiunzione.
La Corte, con qualche forzatura, salva la definizione agevolata colorandola dei caratteri della «riforma di sistema». Del resto, ogni sanatoria si giustifica per esigenze apparentemente strutturali, ma certamente contingenti; com’è indubbio nel caso in questione. Le ragioni del gettito, invece, sono certamente superiori.
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