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Sul nuovo stadio della Roma interesse a commettere reati

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Associazione criminale

Sul nuovo stadio della Roma interesse a commettere reati

Imagoeconomica
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La realizzazione dello stadio della Roma è un progetto di ampio respiro che richiede lunghissimi tempi di realizzazione: c’è dunque un interesse a commettere singoli reati. La Suprema corte ha depositato ieri le motivazioni con le quali ha respinto il ricorso dell’imprenditore Luca Parnasi, indagato per associazione a delinquere che avrebbe usato metodi corruttivi da «prima Repubblica» per ottenere i provvedimenti amministrativi favorevoli alla realizzazione dello stadio giallorosso. Secondo i giudici di piazza Cavour le indagini reggono alle contestazioni della difesa

Il programma criminoso - Ad avviso del collegio difensivo il Gip aveva ritenuto che il fine delle azioni contestate si riducesse ad una sola operazione, dando così atto che non si possa parlare di associazione criminale mancando la “indeterminatezza del programma criminoso” richiesta dall’articolo 416 del codice penale che punisce il reato. Un’altra lacuna, indicata dalla difesa, sarebbe nell’assenza «dell’affectio societatis e, quindi, una comunione di intenti, un comune sentire di natura criminale». Male interpretata anche la scelta di avvalersi di mezzi di comunicazione tracciabili con maggiore difficoltà quando «l’esperienza dimostra», che si tratta di sistemi normalmente impiegati in contesti lavorativi che non possono essere certo letti come la “spia” di un vincolo associativo.

L’associazione a delinquere - La Cassazione smonta le accezioni. Ad iniziare dall’assenza di un programma”indeterminato”. Per i giudici, della sesta sezione, si tratta di una prospettazione ragionevole, come violazione di legge, ma che non vale nel caso concreto. Intanto va smentito che il programma criminale sia stato limitato all’”affare” stadio. Ma anche se così fosse i giudici ricordano «che il programma dell’associazione criminale deve essere “indeterminato” in ordine a quanti e quali reati commettere ma non è escluso che vi sia un termine di durata dell’attività in cui si collocano». Nello specifico è sicuro che il progetto stadio sia di ampio respiro visti i lunghissimi tempi di realizzazione. E quindi c’è un interesse a commettere singoli reati, non predeterminati nè predeterminabili. Per la Suprema corte il ricorso fa confusione tra singoli reati e progetto criminale: sono i reati, che si inseriscono nell’ambito del progetto, a dover essere in numero indeterminato e non i progetti criminali. Non passa neppure la tesi della mancanza di un “comune sentire”.

Pur sottolineando che la verifica della reale intenzione di alcuni dei presunti associati deve essere un tema di accertamento di fatto, i giudici di piazza Cavour chiariscono che è sbagliato l’assunto secondo il quale l’associazione per delinquere sia da considerare come una sorta di società che richiede una comunanza di intenti. Facendo ricorso ad un paragone civilistico sottolinea che, in alcuni casi concreti, l’associazione per delinquere può essere di fatto una sorta di omologo della “società” «ma può anche essere integrata in una situazione paragonabile al contratto di “somministrazione”, che certamente non è caratterizzato da una “affectio societatis” quale richiesta dalla difesa». In definitiva basta l’intenzione di partecipare ad un programma comune per la realizzazione di più reati, anche senza perseguire un unico interesse o un solo scopo. La Cassazione aveva detto no anche ai domiciliari, considerando i rischi di inquinamento probatori e reiterazione del reato, ma dopo i due colloqui che Luca Parnasi ha sostenuto con i Pm, il Gip ha considerato attenuata l’esigenza del carcere e concesso i domiciliari .

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