Dopo la rinuncia alla riforma del diritto penale tributario - annunciata nel 2013, accantonata a fine 2017 - il governo svizzero ha affossato anche l’assistenza giudiziaria (cioè la collaborazione internazionale) per i reati fiscali. La decisione, resa pubblica l’altro ieri dall’amministrazione federale, avrà in realtà un impatto molto limitato per gli Stati che necessitano di notizie utili a perseguire i propri contribuenti infedeli. La Confederazione, infatti, tra il 2018 e il 2019 metterà a regime la piena adesione agli standard Ocse dello scambio automatico di dati fiscali “in uscita”: a settembre il primo invio riguarderà i primi 38 Paesi (tra cui l’Italia), il prossimo anno seguiranno gli altri 41 ritenuti “meno affidabili” da Berna. Dal punto di vista sostanziale, per l’Italia poco o nulla cambierà. È infatti la sinergia fra diversi strumenti giuridici a caratterizzare, dal 2018, la cooperazione italo-svizzera. Le autorità fiscali possono cooperare utilizzando:
le domande di mezzi di prova, sia isolate, collettive, o di gruppo, fondate sul Protocollo di revisione della Convenzione contro la doppia imposizione nell’interesse di procedimenti per tassazione nonché per sanzione di omessa dichiarazione e di frode fiscale;
la cooperazione spontanea;
lo scambio automatico di informazioni finanziarie.
Da settembre l’agenzia delle Entrate riceverà informazioni dall’Amministrazione federale delle contribuzioni e potrà reagire con domande fondate sulla suddetta convenzione.
Resta poi aperto anche lo strumento della «trasmissione di mezzi di prova», compresi i documenti bancari, su richiesta di pubblici ministeri per procedimenti penali per frode fiscale ma, come finora, non per omessa dichiarazione. La novità decisiva è la cooperazione per riciclaggio e autoriciclaggio del provento di reati fiscali qualificati, poiché commessi mediante uso di documenti falsi, se il risparmio fiscale indebito supera 300mila franchi/anno.
Il 1° gennaio 2020 entrerà poi in vigore in Svizzera una nuova versione della Convenzione di diligenza delle banche e dell’Ordinanza antiriciclaggio della Finma (la Consob svizzera) e , successivamente, anche una nuova versione della legge federale antiriciclaggio. Queste norme sono applicabili anche al riciclaggio di carattere fiscale.
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