La partecipazione attiva del contribuente nella fase che precede l’iscrizione a ruolo del tributo non è necessaria quando l’accertamento inerente al tributo si risolve in un mero controllo documentale. Perciò, l’omesso o tardivo versamento della tassa automobilistica della Regione Sicilia legittima l’immediata iscrizione a ruolo dell’importo dovuto, senza incorrere in violazioni dei parametri costituzionali, pur mancando un atto prodromico di contestazione inviato al contribuente.
La Corte costituzionale, con la recente sentenza 152 / 2018 depositata l’11 luglio scorso, ha confermato la legittimità costituzionale della norma siciliana censurata dal ricorso della presidenza del Consiglio dei ministri, cioè l’articolo 19, comma 1, della legge della Regione Siciliana 24/16, con il quale è stato aggiunto il comma 2-bis all’articolo 2 della legge della Regione Siciliana 16 / 2015, istitutiva della tassa automobilistica siciliana. Secondo la norma, in caso di omesso, insufficiente o tardivo pagamento del tributo - decorsi i termini del ravvedimento spontaneo - l’importo dovuto, comprensivo di interessi e sanzioni, va immediatamente iscritto a ruolo.
Il ricorrente evocava i limiti statutari relativi alla competenza legislativa della Regione Siciliana in materia impositiva (articoli 17 e 36 dello Statuto) nonché violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione in relazione al «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» e secondo comma, lettera e), con riguardo alla competenza legislativa esclusiva nazionale in tema di «sistema tributario e contabile dello Stato». Aggiungeva, altresì, la violazione dei parametri costituzionali di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
La sentenza riconosce che la tassa automobilistica siciliana è in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato (102/2008) rivelandosi omogenea «ad altre ipotesi impositive previste dalla legislazione statale » quali le liquidazioni effettuate in base a dichiarazioni e per procedure automatizzate (articolo 36-bis Dpr 600/73), cui vanno equiparate le ipotesi in materia Iva (articolo 54-bis Dpr 633/72).
Il ruolo relativo alla tassa automobilistica siciliana, come nelle previsioni sopra citate, si forma unilateralmente per determinazione amministrativa, senza essere preceduto da alcun atto partecipativo destinato al contribuente. Questo perché si tratta di situazioni nelle quali il ruolo e la successiva cartella perdono la loro connotazione esclusivamente esecutiva per esprimere anche la fase, se non di accertamento, quantomeno di liquidazione della pretesa.
Nel rigettare la questione di legittimità, la Corte ha però ribadito che il pieno contraddittorio con il contribuente può essere sacrificato solo in casi di pressoché irrilevanza della partecipazione endoprocedimentale del contribuente. Proprio in forza dell’articolo 6, comma 5, dello Statuto dei diritti del contribuente l’avviso strumentale ad un contraddittorio antecedente alla formazione del ruolo può recuperare la sua funzionalità – afferma la Corte - ogni qual volta la determinazione del tributo e l’inadempimento che la fonda riposino su valutazioni interpretative di competenza dell’amministrazione interessata.
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