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Volo cancellato? Il rimborso deve comprendere le commissioni degli intermediari

In caso di cancellazione di un volo, la compagnia aerea deve rimborsare anche le commissioni riscosse dagli intermediari al momento dell'acquisto dei biglietti, purché ne fosse a conoscenza. Lo ha stabilito una sentenza Corte di Giustizia Ue intervenuta in una causa che coinvolge Vueling Airlines.

Solo nel caso in cui «la commissione sia stata fissata all'insaputa del vettore aereo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare» la differenza tra il costo del volo e il totale comprensivo della commissione non deve essere rimborsata.

Il caso è stato sollevato da un cittadino tedesco, Dirk Harms che aveva acquistato, sul sito Internet opodo.de, per se stesso e per la sua famiglia, i biglietti di un volo da Amburgo a Faro (Portogallo) con la Vueling Airlines. Dopo la cancellazione del volo Harms ha chiesto alla Vueling Airlines il rimborso del prezzo di 1.108,88 euro pagato alla Opodo al momento dell'acquisto. La Vueling Airlines ha accettato di rimborsare solo l'importo che essa stessa aveva ricevuto dalla Opodo, cioè 1031,88 euro, rifiutando di rimborsare i restanti 77 euro che la Opodo aveva riscosso a titolo di commissione.

Il Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania), investito della controversia, aveva chiesto alla Corte di giustizia di interpretare, in questo contesto, il regolamento sui diritti dei passeggeri aerei. In particolare aveva chiesto se il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l'importo del rimborso dovuto dalla compagnia aerea a un passeggero, in caso di cancellazione di un volo, includa la differenza tra l'importo pagato dal passeggero e quello ricevuto dal vettore, che corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta come intermediario.

La Corte oggi ha risposto affermativamente. Solo nel caso in cui « la commissione sia stata fissata all'insaputa del vettore aereo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare », quella differenza non sarebbe dovuta. I giudici europei aggiungono che questa loro interpretazione del regolamento “corrisponde agli obiettivi dello stesso regolamento: garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, garantendo al contempo un equilibrio tra i loro interessi e quelli dei vettori aerei”.

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